La sospensione degli adempimenti in capo al commercialista in malattia o infortunio

Un recente intervento dell’Agenzia delle entrate illustra come funziona la sospensione degli adempimenti in caso di infortunio o malattia del professionista incaricato. Vediamo alcuni effetti paradossali della sospensione!

commercialista malattia infortunioUna risposta ad interpello ci dà l’opportunità di esemplificare, per comprendere come opera la procedura da seguire e quali adempimenti sono sospesi. 

Fondamentale il concetto che la norma tratta una sospensione in caso di malattia o infortunio del professionista (commercialista) delegato, non stabilendo nessuna proroga.

La legge n. 234/2021 ha introdotto e disciplinato la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista nei casi di malattia grave, infortunio o intervento chirurgico, nell’ipotesi di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a tre giorni.

Rinviando, per il contenuto della norma al contributo di inizi 2022 (compresa la notazione finale che evidenzia una lacuna normativa ignorata dall’agenzia delle entrate), quello che oggi ci occupiamo di illustrare e commentare è la risposta ad interpello 248/2023.

Il caso è quello di un commercialista ricoverato ed operato presso una struttura ospedaliera nel giugno 2022.

Al momento delle dimissioni, dodici giorni dopo, il professionista sceglieva di avviare il trattamento riabilitativo, prescritto dai sanitari, presso il proprio domicilio, anziché presso una struttura specializzata.

Al fine di invocare la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari su richiamata, il professionista informava l’accaduto un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, tramite Pec (allegando ovviamente copia del mandato professionale, in assenza del quale la norma non può applicarsi).

Ricordiamo che non rientrano nella sospensione gli adempimenti in scadenza dal 61esimo giorno dall’evento, ancorché non sia terminato il periodo di riabilitazione: ciò in quanto la natura dei sessanta giorni è di permettere al cliente, per il cui conto opera il professionista, di attivarsi al fine di individuare un sostituto cui riaffidare l’incarico.

 

Il caso di pratico di sospensione degli adempimenti in capo al commercialista in malattia o infortunio

Individuato l’adempimento (o gli adempimenti) in scadenza nei sessanta giorni successivi al ricovero in ospedale o inizio delle cure domiciliari, da tale data ultima decorrono i trenta giorni di sospensione, seguenti alla dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione delle cure domiciliari.

Gli adempimenti devono essere eseguiti entro il giorno successivo al termine predetto.

Il tutto è chiarito da un esempio.

Prendendo proprio i termini del quesito, se il giorno dell’infortunio è 11 giugno 2022, la sospensione riguarda tutti gli adempimenti con scadenza nei successivi sessanta giorni, ossia fino al 10 agosto 2022; essendo la data di conclusione delle cure il 26 ottobre 2022, la data ultima di esecuzione degli adempimenti sospesi sarà il trentunesimo giorno successivo, ossia il 26 novembre.

Poiché la norma non stabilisce una proroga ma una semplice sospensione, gli adempimenti fuori dalla sospensione (dei sessanta giorni) non subiscono variazioni.

 

Attenzione agli incroci di date!

Ciò significa, restando al caso dell’interpello, che essendo il termine ordinario per il versamento senza maggiorazione il 30 giugno 2022, e il termine finale di esecuzione del versamento il 26 novembre 2022, in caso di rateizzazione del saldo delle imposte sui redditi, il 26 novembre 2022 è il termine per il versamento, senza la maggiorazione, delle rate del 30 giugno e del 18 luglio 2022, mentre le rate del 22 agosto 2022, 16 settembre 2022 e 22 ottobre 2022 non avrebbero potuto beneficiare di alcuna sospensione.

A cura di Danilo Sciuto

Martedì 14 Marzo 2023