Modello EAS Terzo Settore: scadenza 31 marzo 2023

di Celeste Vivenzi

Pubblicato il 22 marzo 2023

Facciamo il punto sulla prossima scadenza del 31 marzo 2023 per l'invio del Modello EAS a carico degli enti del Terzo Settore non iscritti al RUNTS.
Il Modello dovrà contenere le variazioni riferite all'anno 2022 e la sua presentazione è requisito fondamentale per consentire a tali enti di godere di alcuni benefici fiscali.

Modello EAS: alcune premesse

modello eas 2023Gli enti associativi non iscritti nel RUNTS che usufruiscono di una o più agevolazioni contenute nell’art. 148 del DPR 917/86 e nell’art. 4, commi 4 e 6, del DPR 633/1972, hanno l’obbligo di comunicare telematicamente (attraverso un intermediario abilitato) le variazioni intervenute nel periodo 2022 attraverso la compilazione del Modello EAS entro la data del 31 marzo 2023.

La presentazione del Modello EAS è un requisito utile per la concessione agli Enti interessati dei benefici fiscali (detassazione IRES e IVA delle quote o dei contributi incassati come chiarito dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 12/2009 e n. 45/2009).

Vi è tuttavia da rimarcare che gli Enti interessati possono adire alla procedura della “Remissione in bonis” di cui al Decreto Legge n. 16-2012 e pertanto, nel caso di mancato invio del Modello nei termini previsti, può fruire fin dalla data di costituzione dei benefici fiscali, se inoltra il modello entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (ossia, la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione) e provveda contestualmente al versamento di apposita sanzione (nel caso di specie, in assenza di invio del modello EAS entro la data del 31 marzo 2023, ai fini della regolarizzazione della posizione, occorre provvedere all'invio del Modello EAS entro il termine della prima dichiarazione fiscale utile (scadenza prevista per l'invio del modello reddito 2023 relativo al 2022 ovvero 30 novembre 2023) e versare la sanzione di euro 250 tramite modello F24 codice tributo 8114 (l'importo non può essere compensato con altri crediti).

Nota: non è ammessa la regolarizzazione delle irregolarità formali ex art. 1, comma 166 -173 legge n. 197/2022 (CM 2/2023).

 

In assenza della procedura della Remissione in bonis (circolare Agenzia Entrate n. 18-2018) la presentazione tar