Dai commercialisti utili consigli per sindaci e revisori

Il Consiglio Nazionale Commercialisti offre utili suggerimenti e spunti per la relazione che sindaci e revisori devono redigere relativamente al bilancio in chiusura al 31/12/2022.

suggerimenti sindaci revisoriIn pieno clima di bilanci, arriva un aiuto per chi si occupa del controllo legale e della revisione contabile, i sindaci e revisori. Sono state pubblicate sul sito del CNDCEC le versioni aggiornate dei documenti:

  • Relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”;
     
  • Relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022”.

Il primo, sulla relazione unitaria del sindaco che ha anche funzioni di revisore, tiene ovviamente conto degli effetti sulle relazioni delle principali novità del bilancio 2022.

E’ evidente che sarebbe impossibile redigere un documento che esaurisca tutte le casistiche, che come noto sono molteplici e soprattutto non standardizzabili; quello proposto rappresenta comunque un validissimo supporto nella fase di reporting ai soci.

 

Bilanci al 31 dicembre 2022, sindaci e revisori: alcuni suggerimenti per l’utilizzo della relazione

Ricordiamo che la relazione è unitaria solo per opzione: ben possibile dunque l’esistenza di due documenti separati, vista la loro sostanziale differenza di scopo.

Nella sezione “Allegati” vengono forniti due modelli di relazione unitaria, in assenza o in presenza di esercizio di deroghe straordinarie quali quelle relative alla sospensione degli ammortamenti e al rinvio dell’obbligo di ricapitalizzazione o messa in liquidazione in caso di perdite rilevanti ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c. (per le SpA) o degli artt. 2482-bis e 2482-ter (per le S.r.l.).

Si sottolinea come la relazione unitaria possa essere sottoscritta, tramite firma elettronica qualificata, anche soltanto dal presidente, che provvederà poi a inviarla dalla propria casella di posta elettronica certificata (PEC) a quella della società (sempre PEC).

In seconda battuta, il presidente del collegio può inviare un file .pdf della relazione da lui sottoscritta manualmente.

Nella rara ipotesi in cui nessuna delle due strade sia percorribile, è possibile inviare la relazione contenente la firma manuale del presidente del collegio a mezzo posta elettronica ordinaria dall’indirizzo email dello stesso a quello di posta elettronica ordinaria della società.

In questo caso, è necessario richiedere conferma esplicita di ricezione (con apposita email di avvenuta ricezione) da parte della società.

Il secondo documento è relativo alla relazione all’assemblea del collegio sindacale che non ha incarico di revisione legale.

L’aggiornamento del modello della relazione è stato fatto alla luce delle significative novità normative intervenute nell’anno.

In questo contesto si colloca il fac simile di verbale di presa d’atto della proposta di applicazione della disciplina temporanea di cui all’art. 6 D.L. n. 23/2020 in caso di riduzione del capitale in conseguenza di perdite ai sensi degli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter, c.c. e osservazioni del collegio sindacale.

 

NDR. Per altri suggerimenti a sindaci e revisori vedi anche: Continuità aziendale e revisione delle imprese di minori dimensioni

 

A cura di Danilo Sciuto

Venerdì 31 Marzo 2023