La c.d. “Rinuncia agevolata al giudizio di Cassazione” può essere esperita entro il 30 giugno 2023. E’ in ogni caso una procedura alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie.
La rinuncia agevolata ai ricorsi pendenti in Cassazione riguarda i ricorsi presentati appunto in Cassazione avverso le sentenze delle Corti di giustizia tributaria, in riferimento ai quali si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile (articolo 62, Dlgs 546/1992)[1].
Le sanzioni sono ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge per chi rinuncia alle controversie tributarie pendenti in Cassazione.
La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione[2] e con il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti.
Non è prevista in questo caso la possibilità di dilazionare le somme dovute per effetto della sottoscrizione dell’accordo.
Rinuncia agevolata ai ricorsi pendenti in Cassazione: dato normativo
La legge di Bilancio 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre (Legge n. 197/2022), ai commi 213-218[3] configura, per le controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 innanzi alla Corte di Cassazione, in cui sia parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi[4] (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), che il ricorrente possa rinunciare entro il 30 giugno 2023 al ricorso principale[5] o incidentale[6], per via di una definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio.
Beneficio
Il beneficio della rinuncia agevolata è rappresentato dalla riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.
Tale definizione transattiva comporta: il pagamento delle somme dovute per le imposte; gli interessi e gli eventuali accessori; sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.
A seguito della sottoscrizione dell’accordo, occorre provvedere al pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli eventuali accessori, mentre per le sanzioni si fruisce della riduzione a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.
Effetto naturale della definizione in via transattiva è il beneficio della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.
Perfezionamento
Il perfezionamento della procedura è sancito dalla sottoscrizione dell’accordo tra le parti[7] e dal versamento integrale entro i successivi venti giorni, in un’unica soluzione, di quanto dovuto a titolo di imposte, sanzioni ridotte, interessi ed eventuali accessori.
In ogni caso, a seguito della rinuncia agevolata, non sono rimborsabili le somme eventualmente già versate, anche qualora le stesse eccedano l’ammontare