La compilazione della dichiarazione IVA in caso di omessi versamenti periodici da parte del contribuente può creare dubbi sul quadro VQ: in questo articolo proviamo a ricostruire rigo per rigo la gestione del quadro e le possibilità di rigenerazione dei versamenti omessi.
Uno dei problemi che riguardano la compilazione della dichiarazione IVA 2023, riguarda il quadro VQ in presenza di versamenti perodici omessi dal contribuente. Vediamo come gestire tale situazione…
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I versamenti periodici nella dichiarazione IVA: casi generali
Analizzando le istruzioni che accompagnano il modello Iva 2023 si rileva che l’Agenzia delle entrate, ha coordinato le modalità procedurali con la peculiarità pratica di pervenire con facilità alla gestione delle diverse situazioni e, in particolare, i crediti, in presenza di:
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versamenti periodici Iva omessi o corrisposti parzialmente;
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un saldo annuale “a credito” se individuato come se i versamenti periodici fossero stati corrisposti;
in modo di consentire la rilevazione del coerente ed effettivo risultato della dichiarazione (entità a debito o a credito), tenendo in considerazione l’incidenza dei “versamenti periodici omessi”.
Da quanto brevemente accennato, si deduce che è venuta meno la possibilità di:
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considerare nel quadro VL dell’adempimento dichiarativo Iva come “corrisposti” gli eventuali versamenti periodici omessi;
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di generare un credito che poteva essere immediatamente utilizzato per effettuare il ravvedimento operoso, in quanto si tratta, nella generalità delle ipotesi, di un credito che poteva risultare liberamente usufruito in compensazione con altri tributi solo per l’eventuale eccedenza.
Dal modello di dichiarazione Iva 2019 in poi, dal punto di vista dichiarativo:
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al rigo VL30 possono essere scomputati solamente i versamenti periodici effettivamente effettuati e, di conseguenza, non anche i soli versamenti “dovuti”;
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i debiti periodici versati tardivamente, entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, determinano un credito che si “rigenera” sul periodo d’imposta in via di dichiarazione.
Il coerente monitoraggio della rigenerazione in argomento avviene tramite:
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il quadro VQ, che consente di riepilogare le corresponsioni tardive poste in essere non in via spontanea utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso, ma a seguito:
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di avviso bonario;
e/o:
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di cartella di pagamento;
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il riepilogo delle risultanze di tale quadro nella Sez. 2 (Credito anno precedente) del quadro VL (e, in particolare, nel rigo VL12).
Ai fini pratici, il quadro VQ della dichiarazione annuale Iva consente di individuare l’eventuale credito “maturato” a seguito degli effettivi versamenti di Iva periodica “non spontanei”, ossia quelle corresponsioni poste in essere successivamente la data di presentazione della dichiarazione annuale Iva a seguito del ricevimento:
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di comunicazioni di irregolarità;
e/o:
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della notifica di cartelle di pagamento;
oppure:
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ripresi a seguito della sospensione per eventi eccezionali, relativi a periodi d’imposta precedenti quello di riferimento della presente dichiarazione;
tenendo in considerazione che l’ammontare del credito che matura per effetto di tali versamenti deve necessariamente risultare annotato nel rigo VL12, campo 1, in quanto partecipa alla formazione del saldo annuale Iva.
Infatti, è opportuno tenere in considerazione che alla determinazione del credito Iva (da rilevare nel rigo VL33) devono concorrere solamente gli effettivi versamenti “eseguiti” e annotati nel rigo VL30.
La mancata rispondenza fra versamenti indicati e liquidazioni periodiche IVA
Al riguardo, si ritiene opportuno porre in rilievo che, nell’ambito dell’istanza di interpello n. 449/2019, l’Agenzia delle entrate, pur in relazione a una casistica riferita all’Iva di gruppo, ha confermato – in generale – che se non sussiste “rispondenza tra i versamenti effettuati e le imposte risultanti dalle comunicazioni periodiche”, la medesima Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente le risultanze del controllo eseguito attraverso un’apposita lettera di invito alla compliance, affinché questi possa:
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fornire i chiarimenti necessari;
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segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente;
ovvero:
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versare quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;
in quanto, nell’ipotesi di assenza di regolarizzazione spontanea, viene attivato il controllo anticipato ai sensi dell’art. 54-bis, comma 2-bis, del D.P.R. 633/1972, con conseguente invio di una comunicazione di irregolarità.
Inoltre, in relazione alle disposizioni di cui all’art. 30 del D.P.R. 633/1972, che espressamente prevedono che l’entità del credito Iva annuale deve coincidere con la differenza tra l’Iva periodica effettivamente versata e l’Iva che risulta dovuta, è opportuno puntualizzare che nella determinazione del credito Iva annuale devono essere:
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esclusi i versamenti periodici omessi;
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compresa esclusivamente l’entità dell’Iva periodica corrisposta, anche a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato (a norma dell’art. 54-bis del D.P.R. 633/1972), tenendo presente, in questo caso, che se i versamenti risultano eseguiti in modo “rateale”, è necessario specificare la quota parte dell’imposta che viene effettivamente versata fino alla data di presentazione della dichiarazione.
Ne deriva, di conseguenza, che il pagamento delle rate “successive”, nel corso degli anni corrispondenti al piano di rateazione, determinerà l’emersione di un credito Iva da rilevare nella dichiarazione annuale di ciascun anno di competenza temporale.
In altri termini, ai fini operativi, se l’Iva originariamente dovuta risulta “omessa”, ma viene regolarizzata entro la presentazione della successiva dichiarazione annuale Iva, si rende necessaria la compilazione del quadro VQ, al fine di tenere in considerazione le corresponsioni effettuate a seguito:
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del ricevimento di comunicazioni di irregolarità;
e/o:
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della notifica di cartelle di pagamento;
in modo da