Sono tante le novità fra decreto Aiuti quater e Legge di Bilancio 2023, che hanno riguardato il Superbonus del 110%.
Vediamo, tra le varie novità, cosa cambierà per unifamiliari e condòmini e le possibilità di cessione del credito o sconto in fattura ad oggi possibili.
Dopo un intenso mese di dicembre, dal punto di vista legislativo, sono tantissime le novità che hanno travolto il Superbonus, fra decreto Aiuti Quater (vedi qui approfondimento) e Legge di Bilancio per il 2023…
Le ultime novità legislative in tema di superbonus
Il D.L. n. 176/2022 (cd. decreto “Aiuti-quater”) prevede che per gli edifici unifamiliari, venga prorogato di 3 mesi il termine per chiudere il cantiere e beneficiare della detrazione in misura ordinaria, pari al 110% qualora al 30.09.2022 si fosse raggiunto il 30% dei lavori, mentre dal 2023 la detrazione scende al 90% solo in presenza di determinati requisiti.
Per i condomini la legge di bilancio 2023 (che ha riscritto quanto previsto dal D.L. 176/2022) ha previsto la possibilità di fruire del superbonus nell’originaria misura del 110% sulle spese sostenute nel 2023 a condizione che condomini abbiano:
- deliberato i lavori entro il 18 novembre, nel qual caso è “sufficiente” il deposito della CILAS entro il 31 dicembre 2022;
- deliberato i lavori tra il 19 e il 24 novembre, nel qual caso è necessario aver anche depositato la CILAS entro il 25 novembre 2022.
La detrazione è riconosciuta nel 2023 anche per i condomini soggetti a interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Sempre la legge di bilancio 2023 proroga al 2025 del bonus eliminazione barriere architettoniche 75% mentre il bonus mobili viene aumentato il limite di spesa a 8.000 €.
Il D.L. n. 176/2022 prevede la possibilità di rateizzare il credito derivante da sconto in fattura o cessione del credito in 10 quote annuali di pari importo (anziché 5 o 4) per i crediti derivanti da opzioni comunicate all’Agenzia entro il 31.10.2022.
Villette unifamiliari
Nella legge di bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) erano state previste una serie di proroghe per il superbonus 110%.
Con riguardo alle spese sostenute dalle persone fisiche “private”, individuate dalla lett. b), comma 9, art. 119, D.L. n. 34/2020, per interventi su unità immobiliari, la legge di bilancio 2022 aveva modificato il comma 8-bis prevedendo che la detrazione del 110% spettasse:
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per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
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a condizione che al 30 giugno 2022 fosse stato completato almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Nel caso in cui, al contrario, non fosse raggiunta detta soglia entro tale data, la maxi detrazione era preclusa per le spese sostenute dopo il 30 giugno 2022.
Tale previsione si riferisce, in via generale, alle spese sostenute per interventi “trainanti” e “trainati” su edifici unifamiliari e unità con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti site in edifici plurifamiliari.
Nell’ambito del D.L. n. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti”, pubblicato sulla G.U. 18.5.2022, n. 114 contenente “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” è stata prevista una proroga della sopraesposta scadenza.
Successivamente l’art. 14 comma 1 lett. a) del D.L. 50/2022, modificando il comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, aveva stabilito che:
“Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisi