La Legge Finanziaria per il 2002 ha introdotto per la prima volta la possibilità di fruire dell’agevolazione consistente nella rivalutazione di partecipazioni e terreni; successivamente vi è stata una riproposizione della stessa di anno in anno.
Puntuale anche quest’anno, arriva la proroga.
La rivalutazione di partecipazioni e terreni 2023
Effettuare una rivalutazione del valore di terreni e partecipazioni sulla base del valore loro attribuito da una perizia di stima giurata, valore da considerare in luogo del valore di acquisto ai fini del calcolo della plusvalenza da tassare all’atto della vendita ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettere a), b) c) e c-bis), TUIR.
Ciò consente in molti casi di far emergere una plusvalenza minore o addirittura di azzerarla.
L’assunzione del valore di perizia in luogo del costo di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze da utilizzare in compensazione o riportare nei periodi d’imposta successivi, ai sensi dell’art. 68 TUIR.
In caso di successiva cessione delle partecipazioni rivalutate ai sensi dell’art. 5, Legge n. 448/2001, se il valore della perizia dovesse essere superiore al prezzo di vendita, la minusvalenza non può assumere rilevanza fiscale per il contribuente.
La Legge di Bilancio 2023 consente di beneficiare dell’agevolazione in riferimento ai beni (terreni e partecipazioni) posseduti all’1/1/2023.
Chi può beneficiarne
A poter beneficiare di detta rivalutazione sono i seguenti soggetti:
- Persone fisiche;
- Società semplici ed altre ad essa equiparate;
- Enti non commerciali.
A rimanere esclusi dall’agevolazione sono i soggetti titolari di reddito di impresa.
Beni oggetto dell’agevolazione
I beni che possono essere rivalutati sono i seguenti:
- Terreni agricoli;
- Terreni edificabili;
- Partecipazioni in società non quotate:
- sia qualificat