Dalla pubblicazione del Decreto Rilancio è nato il mercato dei crediti fiscali. Inizialmente dominato dalle banche e da Poste Italiane, adesso tale mercato ha subìto un brusco rallentamento creando ottime opportunità per chi volesse acquistare dei crediti fiscali. Vediamo criticità e possibilità di questo strumento.
La cessione dei crediti fiscali
La possibilità di cessione dei crediti fiscali è prevista dall’art. 121 del Decreto Rilancio.
Si tratta di una facoltà riconosciuta a chi ha commissionato interventi di manutenzione su un proprio immobile e ha diritto alle relative detrazioni fiscali.
Le detrazioni che possono essere oggetto di cessione del credito sono le seguenti:
- Detrazione per ristrutturazione edilizia (50%);
- Ecobonus ordinario (50% e 65%);
- Sismabonus ordinario (50%, 70%, 80%);
- Bonus facciate (nel 2021 90%, nel 2022 60% e dal 2023 abolito);
- Superbonus (110% per le spese 2020, 2021 e 2022 mentre adesso ridotto al 90% per le spese 2023).
La cessione del credito può avvenire in due modalità:
- Cessione del credito: il committente paga le opere e poi cerca un acquirente per il credito fiscale.
- Sconto in fattura: il committente paga all’impresa solo la differenza fra il dovuto e il relativo credito fiscale.
Il credito fiscale, infatti, viene ceduto dal committente all’impresa stessa.
Questo meccanismo consente di monetizzare subito le detrazioni invece che recuperarle in 4, 5 o 10 anni come prevede l’ordinaria modalità di fruizione.
Il soggetto che acquista il credito dal committente può poi a sua volta cedere il credito ad altri soggetti.
Gli interventi antifrode
Per evitare frodi, il Governo è intervenuto limitando le possibilità di cessioni ulteriori.
Ad oggi le norme prevedono che:
- il soggetto che acquista il credito dal committente possa rivenderlo solo ad una banca o altro intermediario finanziario;
- l’impresa che concede lo sconto in fattura possa rivendere il credito a chi vuole ma il soggetto acquirente può poi cedere solo ad una banca o altro intermediario finanziario.
L’unica norma che non è mai stata modificata riguarda la prima cessione: il committente o l’impresa che ha concesso lo sconto in fattura possono cedere il credito a chiunque.
Sono solo i successivi passaggi che devono avvenire fra intermediari finanziari.
L’ultimo acquirente di questa catena di cessioni, cioè chi non cede a sua volta il credito, deve utilizzarlo in compensazione in F24.
Potrà quindi compensare tutte le imposte che versa: Iva, Ires, Irap, contributi, ritenute, Imu, cedolare secca e così via.