Veicoli aziendali integralmente deducibili: le prove oggettive dell'impossibilità di utilizzo privato

In quali casi si può parlare di auto utilizzate esclusivamente come strumentali? Ecco una fattispecie-tipo, in cui il contribuente fornisce prove oggettive circa l’impossibilità di utilizzo a fini privati.

Veicoli aziendali integralmente deducibili: generalità

veicoli aziendali deducibilità integraleIn base alle disposizioni applicabili ai veicoli utilizzati per l’attività di impresa, ossia in base all’articolo 164 TUIR, le relative spese sostenute per tali mezzi siano integralmente deducibili dal reddito se utilizzati come beni strumentali allo svolgimento dell’attività.

Su tale espressione, obiettivamente interpretabile nelle maniere più disparate, è intervenuta la prassi  (circolari n. 37/1997, n. 48/1998, n.1/2007, risoluzione n. 59/2007), che ha “chiarito” che vi rientrano solo i casi in cui il lavoro aziendale non sarebbe possibile senza i veicoli (attività di noleggio auto, oppure attività di taxi), né sia ipotizzabile un uso privato degli stessi vista la particolare strumentazione e i sistemi di controllo sull’utilizzo.

 

La risposta dell’Agenzia Entrate: la strumentazione di bordo

Proprio sull’aspetto “tecnico” della strumentazione di bordo è intervenuta l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 553 del 7 novembre 2022, confermando che una società che utilizza vetture per scopi aziendali, dotate di particolari attrezzature senza delle quali non potrebbe esercitare la propria attività, può dedurre integralmente le spese sostenute per tali mezzi, trattandosi di beni strumentali allo svolgimento dell’attività lavorativa.

Nel caso di cui all’interpello, l’istante aveva provveduto a inviare documentazione con la quale veniva dimostrato, anche tramite materiale fotografico, che le autovetture venivano dotate di particolari dispositivi, non rimuovibili e appositamente approvati dalla Prefettura.

Questa peculiarità esclude un uso personale dei mezzi, predisposti infatti al solo utilizzo aziendale, come indicato dal decreto del ministero dell’Interno citato nel documento di prassi.

Inoltre, l’istante ha specificato che dopo l’utilizzo della vettura è necessario compilare la relativa scheda con il chilometraggio di inizio e fine servizio, circostanza che permette di verificare l’uso dell’auto al manager aziendale.

Come si vede, dunque, ai fini della legittima deduzione totale dei costi per le auto aziendali, occorrono accorgimenti estremamente accurati, ben lontani da talune fattispecie riportate da alcuni imprenditori, basate su informazioni acquisite in maniera (volutamente) approssimata, a (presunto) supporto della tesi della deducibilità integrale.

Proprio per quanto detto, la fattispecie può trovare applicazione solo per le imprese, mentre per i professionisti la possibilità di dedurre integralmente il costo dell’auto è del tutto esclusa.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 9 novembre 2022