Redditi da locazione: rebus in caso di comproprietà

di Claudio Sabbatini

Pubblicato il 29 novembre 2022

Dubbi sorgono per il caso in cui solo uno dei comproprietari abbia sottoscritto il contratto di locazione.
In alcuni casi viene contestata al comproprietario la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi del canone imputabile in base alla quota di possesso.
In altri casi l’Amministrazione finanziaria pretende che l’intero canone sia tassato in capo al soggetto che compare nel contratto di locazione.

Il caso: immobile in comproprietà locato da uno solo dei comproprietari

redditi locazione comproprietàSi prende le mosse da un atto di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate contesta ad un contribuente la mancata dichiarazione di una parte del canone di locazione.

In particolare, l’immobile in comproprietà tra i coniugi viene locato mediante un contratto sottoscritto solo da uno dei due proprietari.

Si pone la questione se il canone concorra a formare il reddito di entrambi i comproprietari (in funzione della quota di possesso in capo a ciascuno di essi) oppure interamente in capo al soggetto firmatario del contratto di locazione.

 

La norma

Sul punto, l’articolo 26, Dpr 917/1986 (Tuir) dispone:

“1. I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'art. 30, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso.

I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento.

Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis).

Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.



2. Nei casi di contitolarità della proprietà o altro diritto reale sull'immobile o di coesistenza di più diritti reali su di esso il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto”.

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