Torniamo sull’annoso caso della motivazione per relationem dell’avviso di accertamento sulla base del PVC della Guardia di Finanza: tale prassi è valida?
In tema di contenzioso tributario, l’avviso di accertamento – che ha carattere di provocatio ad opponendum e soddisfa l’obbligo di motivazione ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l’an ed il quantum debeatur – deve ritenersi correttamente motivato ove faccia riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all’intimato, con la conseguenza che l’Amministrazione non è tenuta ad includere, nell’avviso di accertamento, notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti, né di riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto.
E’ questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione.
Svolgimento del processo
Nel procedimento posto all’attenzione di questo approfondimento, il contribuente impugnava l’avviso di accertamento ricevuto innanzi alla CTP competente, la quale accoglieva in parte il ricorso, disponendo che, sotto il vincolo della continuazione, venisse applicata cumulativamente per le quattro annualità accertate un’unica sanzione prevista per la violazione più grave aumentata del triplo e rigettando nel resto.
Avverso tale sentenza, il contribuente proponeva ricorso innanzi alla CTR, la quale in parziale accoglimento dell’appello del contribuente, statuiva che la ripresa a tassazione dovesse computarsi nella misura del 40% dei componenti negativi e rigettava l’appello incidentale dell’Ufficio.
Il contribuente ha