Metodi di calcolo degli acconti di imposta IRPEF, IRES e IRAP

In questo breve articolo facciamo il punto sulle modalità di calcolo e versamento degli acconti IRPEF, IRES e IRAP per l’anno d’imposta 2022.

Per procedere con il versamento degli acconti IRPEF, IRES e IRAP a fine novembre, occorre verificare in primis la sussistenza della qualifica di soggetto passivo nel 2021-2022, ricavando gli importi eventualmente dovuti dalla dichiarazione dei redditi.

Infatti, se l’importo del rigo “Differenza” (RN34 o RN61 colonna 4, se sussistono obblighi di ricalcolo) del modello REDDITI 2022 PF è pari o inferiore a 51 euro, l’acconto IRPEF non va versato.

Per quanto riguarda l’acconto IRES, invece, non deve essere versato se l’ammontare indicato nel rigo RN17 (“IRES dovuta o differenza a favore del contribuente”) del modello REDDITI 2022 SC è pari o inferiore a 20 euro.

L’acconto IRAP non è infine dovuto se il rigo IR21 del modello IRAP 2022 è pari o inferiore a 51 euro, con riferimento alle società di persone e i soggetti equiparati o 20 euro con riguardo ai soggetti IRES.

 

Calcolo degli acconti di imposta: la differenza fra metodo storico e previsionale

metodi calcolo acconti impostaDopo aver determinato se è necessario versare o meno l’acconto, bisogna scegliere tra il metodo storico e previsionale per procedere con il versamento:

  • con il metodo storico, l’acconto da versare si determina in base all’imposta dovuta per l’anno precedente (al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute subite), ricavabile dai righi dei modelli REDDITI e IRAP;
     
  • con il metodo previsionale, invece, l’acconto si determina sulla base dell’imposta che si presume dovuta per l’anno in corso (al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute subite).

Non è necessario adottare lo stesso metodo di calcolo per i vari tributi dovuti e nemmeno utilizzare lo stesso metodo per il calcolo della prima e della seconda rata.

È possibile quindi determinare la prima rata con il metodo storico e versare la seconda rata determinandola con il metodo previsionale.

In questo caso, come precisato dalla circolare n. 20/2022 § 3.2, è necessario però che i versamenti in acconto risultino congrui rispetto ad almeno uno dei suddetti criteri.

Nel caso in cui si presume una riduzione dell’imposta relativa al 2022 rispetto a quella versata nello scorso periodo d’imposta, è preferibile optare per il metodo previsionale, sapendo che nel caso in cui il versamento risulti a posteriori inferiore a quanto effettivamente dovuto, si corre il rischio di essere sanzionati.

Si ricorda naturalmente che nel caso in cui la prima rata non superi 103 euro, è necessario versare entro il 30.11.2022 l’acconto in un’unica soluzione.

L’art. 58 del DL 124/2019, ha stabilito che dal 2020, i contribuenti soggetti agli ISA devono versare la prima e la seconda rata di acconto nella misura del 50% l’una.

Per gli altri soggetti invece, la prima rata è pari al 40% dell’importo dovuto mentre la seconda rata è pari al restante 60%.

 

Si ricorda, per completezza, che rientrano tra i soggetti ISA, i contribuenti che:
  • esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, senza considerare il fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
     
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 164.569 euro).

 

Infine, si ricorda che la modifica riguarda anche i contribuenti che:

  • partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli  5, 115 e 116 del TUIR;
     
  • applicano il regime forfetario di cui all’ 1 commi 54 ss. della L. 190/2014;
     
  • applicano il regime di vantaggio di cui all’ 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011;
     
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
     
  • ricadono nelle altre cause di esclusionedagli ISA.

 

 

A cura di Alberto De Stefani

Venerdì 11 novembre 2022

 

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…

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