Il fisco che produce in appello il solo avviso di ricevimento del plico raccomandato contenente l’atto di appello notificato direttamente a mezzo posta e non recante l’indicazione della data di spedizione della raccomandata, ma non anche la fotocopia della relativa ricevuta di spedizione della raccomandata, rischia la declaratoria dell’inammissibilità dell’appello?
La produzione documentale in questione, avvenuta dopo la costituzione dell’appellante, ed all’esito di un rinvio ad hoc dell’udienza, impedisce l’inammissibilità già maturatasi?
L’originale del ricorso notificato ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale) è richiesto esplicitamente a pena d’inammissibilità?
Il giudice può di propria iniziativa rimettere in termini il contribuente che assume di essere incorsa nella decadenza da una attività processuale per causa non imputabile?
Inammissibilità dell’appello notificato in mancanza della documentazione attestante la spedizione: principio
Nel processo tributario è inammissibile il ricorso (o l’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, ove il ricorrente (o l’appellante),al momento della costituzione, non abbia depositato la ricevuta di spedizione del plico, o l’elenco delle raccomandate recante la data ed il timbro dell’ufficio postale, o l’avviso di ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario.
In difetto della produzione di tali documenti contestualmente alla costituzione il giudice, se non sussistono i presupposti della rimessione in termini, non può sanare l’inammissibilità ordinandone la successiva esibizione ai sensi dell’art. 22, comma 5, D.lgs. n. 546 del 1992, ed il tempestivo perfezionamento della notifica a mezzo posta del ricorso (o dell’appello) può ritenersi provato soltanto se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza).
Siffatto principio è stato statuito dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.
Il caso di Cassazione
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate, ha depositato in appello solo l’avviso di ricevimento, con data di ricevimento successiva alla scadenza del termine per appellare; il giudice del gravame ha assegnato un