Con riguardo ai reati che, in materia tributaria, prevedono una soglia di punibilità, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può trovare applicazione, qualora il giudice accerti la minima offensività del fatto sulla base degli indicatori rappresentati dalle modalità della condotta, dall’esiguità del danno o del pericolo da essa derivante e dal grado di colpevolezza.
È solo al momento della consumazione del reato che devono essere verificati i presupposti integranti la causa di non punibilità, essendo quello e solo quello il momento in cui valutarsi se l’offesa cagionata al bene protetto dalla norma incriminatrice violata sia o meno di “particolare tenuità”.
È quindi del tutto ininfluente il successivo pagamento, totale o parziale, del debito tributario, che, invece, può assumere rilevanza in relazione all’applicazione della causa di non punibilità.
La Corte di Cassazione, Sez. Penale, ha chiarito quali sono i presupposti in presenza dei quali è possibile invocare l’esimente da particolare tenuità del fatto.
Il caso: omessa dichiarazione Iva di una SAS
Nel caso di specie, la Corte di appello aveva confermato la decisione resa dal Tribunale e appellata dall’imputato, la quale lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all’art. 5 Dlgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto perché, nella sua qualità di legale rappresentante e socio accomandatario di una Sas, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per l’importo di 53.047 euro, non presentava, essendovi obbligato, la dichiarazione annuale fiscale relativa all’anno di imposta 2012.
Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva infine ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 131-bis cod. pen, ed evidenziando come, sia pure in maniera tardiva e parziale ma comunque volontaria, aveva versato all’erario la somma di 3.250 euro, per effetto della quale l’imposta evasa era pari a 49.980 euro, e quindi sotto la soglia di punibilità prevista dalla norma incriminatrice.
Di conseguenza, ad avviso del ricorrente, la Corte di merito non aveva correttamente applicato l’art. 131-bis cod. pen, sia perché il superamento della soglia non eccedeva il 10%, sia perché non aveva comunque considerato l’indicato pagamento di una parte del tributo evaso.
Secondo la Suprema Corte il ricorso era infondato.
Le possibili cause di non punibilità
Evidenziano i giudici di legittimità che, come prevede il chiaro dettato letterale, la speciale causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis