Facciamo il punto sugli aiuti in arrivo sulle bollette di fine 2022 per contrastare i continui aumenti dei prezzi dell’energia.
Il bonus energia previsto dal decreto aiuti quater interviene in modo differenziato sulle imprese energivore su quelle non energivore e a favore di quelle agricole: vediamo come…
Bonus Energia del Decreto Aiuti-quater
Il Decreto Aiuti quater (D.L. 176/2022) ha esteso le agevolazioni per il settore energia già riconosciute per i mesi precedenti a favore delle imprese “non energivore” (con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica) e “non gasivore”, come pure a quelle “energivore” e “gasivore”[1].
Ancorché verrà fatto un cenno a tutte le imprese beneficiarie, una particolare attenzione verrà posta per l’estesa platea delle imprese “non energivore” e “non gasivore”.
Anche queste godono del bonus relativamente alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica / gas naturale consumati nel mese di dicembre 2022, a fronte dell’incremento del relativo costo.
Il Decreto inoltre proroga al 30.6.2023 il termine entro il quale utilizzare/cedere i crediti spettanti per il terzo e quarto trimestre 2022.
Le varie agevolazioni
Volendo ripercorrere i vari provvedimenti agevolativi, ricordiamo che – al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore energetico – nell’ambito del D.L. n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, D.L. n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”, D.L. n. 21/2022, c.d. “Decreto Ucraina” e D.L. n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti-bis” il Legislatore ha introdotto alcune specifiche agevolazioni, sotto forma di credito d’imposta, per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica/gas naturale nel primo/secondo/terzo trimestre 2022, in seguito estese anche ai mesi di ottobre e novembre 2022 ad opera del D.L. n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter”.
Ora viene estesa l’agevolazione anche per il mese di dicembre, prevedendo inoltre il differimento al 30.6.2023 (in precedenza 31.3.2023) dell’utilizzo / cessione del credito d’imposta relativo al quarto trimestre 2022.
In particolare, l’art. 1, comma 1, D.L. n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter” ha riconosciuto alle imprese energivore, un credito d’imposta nella misura del 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata ad ottobre e novembre 2022.
L’agevolazione spetta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al terzo trimestre 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Il medesimo art. 1, comma 1, DL n. 144/2022, riconosce il beneficio anche alle imprese che hanno prodotto e autoconsumato energia nei mesi di ottobre e novembre 2022, per le quali l’aumento del costo per kWh è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione dell’energia elettrica.
Per tali imprese il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, di ottobre e novembre 2022, del Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica (PUN).
Beneficio esteso ai consumi del mese di dicembre
Ora, l’art. 1, commi 1 e 2 del Decreto Aiuti-quater in esame, estendono le predette agevolazioni al mese di dicembre 2022.
Ovviamente, alle imprese che hanno prodotto e autoconsumato energia nel mese di dicembre 20