Si esula dal c.d. accertamento a tavolino, nell’ipotesi di accesso presso la sede della società, finalizzato alla richiesta di documentazione?
La garanzia del termine dilatorio si applica anche agli accessi cd. istantanei, ossia quelli volti alla sola acquisizione della documentazione posta a fondamento dell’accertamento, sicché, anche in detta ipotesi, è illegittimo, ove non ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’atto impositivo emesso “ante tempus”?
Accesso ante tempus e rispetto del termine dilatorio di 60 giorni
Il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, decorre da tutte le possibili tipologie di verbali che concludono le operazioni di accesso, verifica o ispezione, indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, essendo finalizzato a garantire il contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivo.
Il termine di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, trova applicazione anche nei casi di accesso c.d. “breve”, cui faccia seguito richiesta di chiarimenti e documentazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, stante l’unitarietà, in tal caso, dell’accertamento originato dal c.d. accesso breve.
Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio.
Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione.
Il caso di Cassazione: legittimità di avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine dilatorio di 60 giorni (ante tempus)
L’Ufficio ha proceduto all’accesso presso la sede della società, finalizzato alla richiesta di documentazione ed all’esercizio della propria attività di controllo.
Nel caso di specie, l’accesso è iniziato in data 21 novembre 2007, l’ultimo processo verbale di verifica, interlocutorio, è stato redatto in data 11 dicembre 2007 e l’avviso di accertamento è stato notificato il 2 gennaio 2008.
Il giudice del gravame ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento, quantunque emesso prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni ed in difetto di particolare e motivata urgenza.
Esso ha disatteso la censura di violazione della L. n