La riforma della Giustizia e del processo tributario contenuta nella Legge 130/2022 ha apportato apprezzabili modifiche al sistema delle prove dell’atto impositivo.
L’articolo 6 introduce il comma 5 bis nell’articolo 7 del decreto legislativo 546/1992 norma che si occupa di regolamentare i poteri delle Corti di giustizia tributaria. Una norma inserita a sorpresa nella legge di riforma, della quale non ce n’è traccia nel disegno di legge, da salutare con favore sebbene con i limiti che verranno descritti nel presente articolo.
Onere della prova nel processo tributatio: la norma
L’articolo 6 della legge 130/2022 apporta una modifica all’articolo 7 del decreto legislativo 546/1992 introducendo il comma 5 bis che stabilisce quanto segue:
Art. 7 comma 5-bis D.Lgs. 546/1992 |
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La norma entra in vigore a partire dal 16/09/2022.
Cosa è cambiato e cosa no

Essa ha il pregio di assegnare esplicitamente al giudice tributario la responsabilità della valutazione della prova dei fatti contestati dagli uffici agli atti di causa.
Come è stato giustamente osservato, esiste una stretta relazione tra la motivazione dell’atto impositivo e la prova dei fatti posti a fondamento della pretesa tributaria.
La prova, infatti, serve per dimostrare il fondamento di fatto; mentre la motivazione serve ad illustrare il fondamento di fatto e di diritto della pretesa tributaria.
Ma la prova nel procedimento dipende dai tipi di controllo e dalla natura ed ampiezza dell’istruttoria con la conseguenza che talvolta essa ricade sull’ufficio e tal altra sul contribuente nei casi, ad esempio, di presunzioni legali relative.
Quello che è importante stabilire è che la nuova norma impone all’Amministrazione di provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato[1].
Pertanto, il giudice deve dichiarare la nullità dell’atto impugnato allorquando:
- manca la prova della sua fondatezza;
- la prova della sua fondatezza risulta contraddittoria o comunque insuffici

