La riforma della Giustizia e del processo tributario contenuta nella Legge 130/2022 ha apportato apprezzabili modifiche al sistema delle prove dell’atto impositivo.
L’articolo 6 introduce il comma 5 bis nell’articolo 7 del decreto legislativo 546/1992 norma che si occupa di regolamentare i poteri delle Corti di giustizia tributaria. Una norma inserita a sorpresa nella legge di riforma, della quale non ce n’è traccia nel disegno di legge, da salutare con favore sebbene con i limiti che verranno descritti nel presente articolo.
Onere della prova nel processo tributatio: la norma
L’articolo 6 della legge 130/2022 apporta una modifica all’articolo 7 del decreto legislativo 546/1992 introducendo il comma 5 bis che stabilisce quanto segue:
Art. 7 comma 5-bis D.Lgs. 546/1992 |
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La norma entra in vigore a partire dal 16/09/2022.
Cosa è cambiato e cosa no
Innanzitutto, dobbiamo subito rimarcare che la norma contenuta nell’articolo 7, comma 5 bis del decreto legislativo 546/1992, risulta collocata nel processo e non nel procedimento e appare abbastanza piana nella sua esposizione letterale.
Essa ha il pregio di assegnare esplicitamente al giudice tributario la responsabilità della valutazione della prova dei fatti contestati dagli uffici agli atti di causa.
Come è stato giustamente osservato, esiste una stretta relazione tra la motivazione dell’atto impositivo e la prova dei fatti posti a fondamento della pretesa tributaria.
La prova, infatti, serve per dimostrare il fondamento di fatto; mentre la motivazione serve ad illustrare il fondamento di fatto e di diritto della pretesa tributaria.
Ma la prova nel procedimento dipende dai tipi di controllo e dalla natura ed ampiezza dell’istruttoria con la conseguenza che talvolta essa ricade sull’ufficio e tal altra sul contribuente nei casi, ad esempio, di presunzioni legali relative.
Quello che è importante stabilire è che la nuova norma impone all’Amministrazione di provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato[1].
Pertanto, il giudice deve dichiarare la nullità dell’atto impugnato allorquando:
- manca la prova della sua fondatezza;
- la prova della sua fondatezza risulta contraddittoria o comunque insuffici