Le disposizioni del Decreto si applicano a tutti i contratti di cessione di prodotti agroalimentari posti in essere da fornitori/produttori stabiliti nel territorio nazionale, ciò indipendentemente dalla soglia di fatturato dei soggetti coinvolti. A cura di Federico Alessandri
D.Lgs. 198 del 2021: scopo e il perimetro di applicazione
Lo scopo della disciplina prevista dal Decreto Legislativo n. 198/2021 è il contrasto alle condotte commerciali sleali nei rapporti contrattuali fra imprenditori che operano – anche a livelli diversi – nella filiera agroalimentare, spesso caratterizzata da forti squilibri negoziali.
In pratica attraverso l’intervento normativo in questione il legislatore intende andare a regolare e correggere le asimmetrie derivanti dalla presenza nel settore agroalimentare di imprese con dimensione anche molto diverse tra loro (dai piccoli produttori ai grandi player organizzati).
L’art. 1, commi 2 e 3, del Decreto chiarisce l’applicabilità a qualsiasi contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari concluso (esclusivamente) tra imprese stabilite nel territorio nazionale (ma non ai contratti di cessione conclusi direttamente tra imprese e consumatori) indipendentemente dal fatturato delle stesse.
Cosa si intende per prodotti agricoli e alimentari
Secondo l’art. 2, comma 1, lett. l), del Decreto, sono i prodotti elencati nell’Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”) nonché i prodotti non elencati in detto allegato ma che possono essere trasformati per uso alimentare a partire dai prodotti elencati nell’Allegato I.
Detto elenco comprende, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, animali vivi, carni, pesci e crostacei, latte e derivati, legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, frutta commestibile, scorze di agrumi e di meloni, spezie, piante vive e