L’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis, consentita in caso di intempestiva comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, al posto della detrazione diretta dei bonus edilizi.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione di cui all’art. 121, D.L. n. 34/2020.
Va preliminarmente ricordato che le stesse Entrate con la recentissima circolare 6 ottobre 2022, n. 33/E, hanno fatto il punto non solo sulla responsabilità solidale tra cedente e cessionario/fornitore ai soli casi di dolo e colpa grave, purché sia presente la relativa documentazione richiesta dalla legge, ma anche su altre disposizioni che si sono succedute negli ultimi mesi.
Remissione in bonis
La circolare delle Entrate evidenzia la possibilità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis per correggere errori nell’invio della comunicazione per la cessione del credito.
Bisogna inviare la Comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo (salvo proroghe) a quello in cui risultino sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
La Comunicazione relativa alle rate residue non fruite della detrazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, l’articolo 10-quater, comma 1, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha consentito l’invio della Comunicazione, a pena di decadenza, entro il 29