Non è logico, ma così funziona… Allo stesso servizio di mensa, l’aliquota dell’IVA è differente, in quanto dipende dalle modalità di pagamento, nonché dalle modalità di gestione dello stesso servizio.
IVA e servizi di mensa aziendale – Argomenti esaminati:
- Il servizio di mensa
- La normativa per il servizio mensa
- Chi può erogare il servizio sostitutivo di mensa
- Le caratteriste dei buoni pasto
- Il contenuto dei buoni pasto
- Gli accordi tra le società emittenti e i titolari degli esercizi convenzionabili
- Somministrazione di vitto e le imposte sul reddito
- Mensa aziendale e IVA
- Mensa aziendale e utilizzo dei buoni pasto
- La mensa aziendale e il pagamento in contanti
- La mensa aziendale e gli obblighi documentali
- Allegato A – Aliquota dell’IVA e la modalità di pagamento o del servizio di mensa
- Allegato B – Il servizio di mensa e l’IVA in sintesi
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Il servizio di mensa
Le imprese, a seguito di accordi con le organizzazioni sindacali, forniscono il servizio di mensa ai dipendenti con una delle seguenti modalità:
- attraverso la gestione diretta;
- attribuendo a terzi, in appalto, il servizio;
- fornendo buoni pasto o buoni mensa (ticket restaurant) ai dipendenti. Detti buoni, in formato cartaceo o elettronico, sono acquistati dapprima dal datore di lavoro presso le società che li emettono, quindi consegnati dal datore di lavoro ai dipendenti, poi utilizzati dai dipendenti presso gli esercizi convenzionati, infine sono rimborsati a questi ultimi dalle società emittenti.
Da un punto di vista fiscale, la gestione diretta del servizio mensa è la più semplice, laddove, da un punto di vista organizzativo, logistico (richiede spazi da destinare al servizio di mensa) e di assunzione di responsabilità, il servizio mensa con i ticket è il più economico e scevro da grossi problemi organizzativi.
La normativa
L’art. 144, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dispone che l’attività di emissione di buoni pasto, consistente nell’attività tesa a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale, può essere esercitata soltanto da società di capitali, aventi capitale sociale versato almeno pari a € 750.000,00, e, come oggetto sociale, l’esercizio dell’attività diretta a offrire il servizio sostitutivo di mensa, con l’utilizzo di buoni pasto o di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi.
Si dispone che il bilancio di queste società sia soggetto all’opera di revisione, ovvero deve essere accompagnato dalla relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia (Art. 2409-bis codice civile).
Le imprese, che operano nel settore dell’emissione di buoni pasto e che hanno sede in altri Paesi dell’Unione europea, possono esercitare questa attività, a condizione che siano autorizzati in base alle norme del Paese di appartenenza.
In quanto alle società “nostrane”, le stesse possono svolgere l’attività di emissione di buoni pasto, dopo segnalazione certificata di inizio attività inoltrata dai rappresentanti legali, comprovante il possesso dei predetti requisiti richiesti.
L’anticipata segnalazione certificata di inizio attività è inviata al Ministero dello sviluppo economico (Art. 19, della L. 7 agosto 1990, n. 241).
Il successivo comma 5 dispone che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), sono individuati:
- le modalità attuative della disposizione, secondo la quale l’emissione di buoni pasto in forma elettronica (Art. 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122) garantisca, agli esercizi convenzionati, un unico terminale di pagamento;
- gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa, reso a mezzo dei buoni pasto;
- le caratteristiche dei buoni pasto;
- il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili, tenendo presente che detti accordi devono, in ogni caso, prevedere una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla legislazione vigente, garanzia che le società emittenti devono consegnare agli esercizi convenzionati.
E’, quindi, stato emanato il Decreto de