A seguito del perdurare della situazione di crisi causata dagli aumenti dei prezzi nel settore energetico, il Decreto Aiuti-bis ha esteso l’applicazione dei crediti d’imposta energetici anche al terzo trimestre 2022, a favore delle imprese “energivore” o “non energivore”, pari rispettivamente al 25% e 15% per la componente energetica del terzo trimestre 2022 e a favore delle imprese “gasivore” o “non gasivore”, pari al 25% per la componente energetica del terzo trimestre 2022.
Vediamo più in dettaglio chi ne ha diritto e come avviene il calcolo del credito spettante.
Il Governo, nell’ambito di una serie di recenti decreti susseguitisi nel tempo (D.L. 4/2022, cd. “Sostegni-ter”, D.L. 17/2022, cd. “Decreto Energia”, D.L. 21/2022, cd. “Decreto Ucraina” e D.L. 50/2022, cd. “Decreto Aiuti”), ha introdotto dei crediti d’imposta alle imprese finalizzati a contenere i rincari nel costo dell’energia elettrica e del gas naturale nel 1° e nel 2° trimestre 2022. Ora, il cd. “Decreto Aiuti-bis” (D.L. 115/2022) estende il riconoscimento dei crediti d’imposta anche per le spese sostenute nel terzo trimestre 2022.
L’Agenzia ha delineato i tratti comuni ai crediti d’imposta affermando che per il calcolo del credito spettante si applica il principio di competenza (art. 109, Tuir), dovendosi fare riferimento alla spesa effettivamente sostenuto ed utilizzata nell’ambito dell’impresa.
Non rilevano, quindi i consumi “stimati” eventualmente fatturati in acconto ma rileva il solo consumo effettivo indicato nelle fatture di conguaglio per il trimestre di riferimento.
Si devono, inoltre, considerare esclusivamente le spese per l’acquisto della componente elettrica e del gas al netto di imposte ed eventuali sussidi e con esclusione dei costi accessori (spese di trasporto, spese finanziarie, di stoccaggio, ecc.)
Le spese devono essere documentate tramite le relative fatture di acquisto.
Il beneficio è potenzialmente fruibile anche dalle imprese “neo costituite” per le quali non è possibile quantificare l’incremento dei costi sostenuti nel 2022 rispetto al 2019 (tale requisito va individuato utilizzando specifiche modalità, differenziate in base al soggetto interessato).
Credito d’imposta energia: a chi spetta
Il legislatore distingue tra le seguenti fattispecie:
- imprese “energivore” e “non energivore”: per le quali la base di riferimento è la spesa per la “componente energetica”;
- imprese “gasivore” e “non gasivore”: per le quali la base di riferimento è la spesa per l’acquisto di gas naturale consumato nel periodo di riferimento per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
Dal punto di vista soggettivo occorre distinguere i seguenti soggetti:
- impresa gasivora (D.M. MITE 21/12/2021): corrisponde a quella che congiuntamente (Circolare 20/E/2022) opera nei settori indicati dall’All. 1 del D.M. MITE 21/12/2021 e ha consumato gas naturale (non per usi termoelettrici) nel 1° trimestre 2022 un volume almeno pari a 0,25 GWh;
- impresa non gasiv