La sentenza scritta a mano dall’estensore, scarsamente comprensibile o illeggibile, è da ritenere non valida e quindi inutilizzabile dal giudice d’appello per decidere la controversia.
La validità della decisione è subordinata al fatto che alle parti processuali o al giudice del grado superiore non può essere richiesto un lavoro di interpretazione che superi l’impegno derivante dalla lettura.
Il tema in argomento riguarda la validità della sentenza scritta a mano dall’estensore/relatore, fattispecie ormai infrequente e tuttavia non del tutto scomparsa nonostante l’introduzione del processo tributario telematico.
Redazione sentenza: prassi e normativa

Certo è che nell’attuale epoca non dovrebbe assistersi ad emissioni di sentenze scritte a mano, ma non sussistendo una specifica norma che ne preveda il divieto, si possono ancora verificare casi in cui il giudice estensore, o per ragioni personali di tempo o perché il testo della decisione non sia molto esteso, si affidi alla scrittura a mano.
L’argomento involge anche il capitolo della motivazione della sentenza che risulterebbe mancante non solo quando essa sia omessa, e non solo allorché il testo della sentenza, scritto a mano, è incomprensibile e illeggibile, ma anche quando la poca leggibilità di essa renda necessario un esame interpretativo del testo, tanto da prestarsi ad equivoci o anche a manipolazioni delle parti che possono in tal modo attribuire alla sentenza contenuti diversi.
L’art. 36 del D.Lgs 546/1992, ricalcando il testo dell’art. 132 codice procedura civile, stabilisce il contenuto della sentenza, prevedendo “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”, ossia l’iter logico-argomentativo seguito dal giudice per giungere alla d

