Anche per le società cooperative non è sufficiente che il socio si limiti ad una generica mancanza di base azionaria ristretta della società, dovendosi contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di utili, ove non sia in grado di dimostrare la mancata distribuzione degli stessi, in quanto accantonati o reinvestiti
La sentenza della Cassazione: i fatti di causa
La Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno, con tre sentenze ha accolto parzialmente i ricorsi proposti avverso gli avvisi di accertamento; la Commissione tributaria regionale delle Marche ha rigettato gli appelli dell’Agenzia delle entrate ritenendo che la pretesa impositiva non poteva essere legittimata dalla presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili della società a ristretta base e che l’indicazione del beneficiario dei prelievi bastasse a liberare il contribuente dall’onere di prova contraria.
La CTR ha accolto in parte gli appelli incidentali proposti dal contribuente riconoscendo non imputabili a reddito, ai fini Irpef, alcuni importi relativi a movimentazioni bancarie (€ 750,00 per l’anno 2005, € 780,00 anno 2006, € 147,00 per l’anno 2007) e non dovuta l’imposta Irap per gli anni 2005, 2006, 2007.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso in cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo, che denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), codice procedura civile, la violazione e falsa applicazione dell’art. 47, del T.U. n. 917/86, per aver la CTR erroneamente escluso l’operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili dei soci di società a ristretta base, là dove ha ritenuto che:
«[…] l’Ufficio al fine provare la qualità di dominus e socio di fatto in capo al contribuente al fine di imputargli redditi di partecipazione si era tenuto non solo a provare la qualità predetta in capo al contribuente ma anche a fornire una sorta di prova negativa sull’essenza di altri soci di fatto in relazione potenzialmente a ogni abitante del pianeta».
A conforto della doglianza, la ricorrente principale ha trascritto in ricorso la copia integrale dell’avviso di accertamento per evidenziare una serie di fatti, a suo dire pacifici e incontestati, dai quali l’Ufficio aveva desunto non solo la ristretta base della cooperativa ma anche la distribuzione di utili occulti al socio di fatto e cioè:
- che il reddito di