Il disservizio per l’erogazione del servizio raccolta rifiuti (Tari) dà diritto alla riduzione della tariffa e l’onere probatorio della quantificazione della stessa è a carico dell’amministrazione.
La prova documentale per ottenere la riduzione della tassa può essere fornita dalla parte processuale anche in fase di appello. Lo sostiene la CTR Lazio…
TARI: la normativa
La tariffa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è disciplinata dal D. Lgs n. 507/1993 che nel corso degli anni è stata rivisitata più volte dal legislatore, atteso che la Tarsu è stata modificata dalla TIA (tariffa di igiene ambientale) prevista dall’art. 49 del D.Lgs n. 22/1997 (decreto Ronchi) e quest’ultima è stata sostituita dalla TARES (tributo comunale sui servizi) di cui al d.l. n. 201/20, poi sostituita dalla TARI.
“La TARI – tributo che è una componente dell’imposta unica comunale (IUC) insieme con l’imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI) – è stata introdotta dal 1/1/2014 mediante un sistema di determinazione della pretesa impositivo quanto al titolo, al presupposto impositivo, alle modalità di computo della prestazione: basti pensare al passaggio della pretesa medainte tariffa con un sistema fondato su una tassa sui rifiuti, conservandone la stessa natura tributaria”.
La TARI ha come presupposto il possesso ovvero la detenzione di locali o aree scoperte, «suscettibili» di produrre rifiuti urbani.
A prescindere dalla sua specifica destinazione (sia esso residenziale, commerciale, industriale, etc.), l’immobile oggettivamente inutilizzabile ed in quanto tale non interessato dalla fruizione del connesso servizio pubblico di nettezza urbana deve intendersi escluso dall’imposizione in parola.
Restano poi escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie, quelle non operative e le aree comuni condominiali, purché non detenute o occupate in via esclusiva.
“Il soggetto passivo del tributo è il possessore ovvero il detentore dell’immobile suscettibile di produrre rifiuti urbani”.
La Tari, come la TIA, ha natura tributaria, quale entrata pubblica costituente “tassa di scopo” che ha come obiettivo di fr