In presenza di società a ristretta base familiare, l’Ufficio finanziario può utilizzare le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci, imputando alla medesima società le operazioni ivi riscontrate, tenuto conto della relazione di parentela che lega i singoli partecipanti alla ristretta base sociale, circostanza idonea a far presumere la sostanziale sovrapposizione degli interessi personali e societari, nonché ad identificare in concreto gli interessi economici perseguiti dalla società con quelli stessi dei soci, rimanendo comunque la possibilità per la società di dare la prova contraria.
E’ questo il pensiero espresso recentemente dalla Corte di Cassazione.
I fatti di causa
La vicenda giudiziaria trae origine dall’avviso di accertamento, per l’anno 2003, con cui l’Agenzia delle Entrate, contestava ad una s.p.a., maggiori redditi in base ai versamenti e prelievi effettuati sui conti della società nonché per le movimentazioni bancarie in alcun modo giustificate sui conti dei soci legati da vincoli stretti di parentela.
La CTP accoglieva il ricorso per l’omessa allegazione all’avviso della autorizzazione a svolgere indagini bancarie.
A seguito di appello dell’Agenzia delle Entrate, la CTR, sebbene ritenesse non necessaria la allegazione della autorizzazione, annullava l’accertamento ritenendolo infondato nel merito, mancando la prova che i conti dei soci fossero stati utilizzati per l’attività societaria.
Da qui il ricorso in Cassazione dell’Agenzia delle Entrate.
Il pensiero della Cassazione
Secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale (vedi Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 26173 del 06/12/2011) non è prevista alcuna limitazione all’attività di indagine volta al contrasto dell’evasione fiscale, non limitando l’analisi ai soli conti correnti bancari e postali o ai libretti di deposito intestati esclusivamente al titolare dell’azienda.
“L’accesso ai conti intestati formalmente a terzi, e le verifiche finalizzate a provare per presunzioni la condotta evasiva e la riferibilità alla società delle somme movimentate sui conti intestati ai soci, ben possono essere giustificati da alcuni elementi sintomatici quali il rapporto di stretta contiguità familiare tra essi , incombendo in ogni caso sulla società contribuente la prova che le ingenti somme rinvenute sui conti dei soci della società a ristretta base familiare non siano ad essa riferibili.
Solo nel caso in cui il titolare del conto sia formalmente “terzo”, non legato in alcun modo apparente alla società sarà necessario, per l’Amministrazione, provare (anche in forza delle circostanze di cu