Analisi del trattamento fiscale delle somme corrisposte a seguito di accordo transattivo intervenuto in momento diverso dalla cessazione del rapporto di lavoro: quando scatta la tassazione separata?
Le somme corrisposte a seguito di accordo transattivo rientrano tra i redditi di lavoro dipendente e, se intervenute in costanza di rapporto di lavoro, vanno assoggettate a tassazione ordinaria.
Lo stesso regime fiscale va applicato anche alle somme erogate a seguito di accordo transattivo, diverse da quelle relative alla cessazione del rapporto di lavoro.
È quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate in due recenti risposte ad istanze di interpello, con le quali è stato rilevato che in entrambi i casi esaminati non ricorrevano alcuna delle ipotesi di tassazione separata previste dal Testo unico delle imposte sui redditi.
Prima di addentrarci nel trattamento fiscale delle somme corrisposte a seguito di accordi transattivi stipulati in momenti diversi dalla cessazione del rapporto di lavoro, facciamo alcuni brevi cenni sulle conciliazioni sindacali e sulle regole da seguire affinché le stesse siano valide.
Controversie in materia di lavoro e conciliazioni sindacali
Le controversie o vertenze in materia di lavoro sono conflitti che possono nascere, tra datore di lavoro e lavoratore, in merito ad alcuni aspetti del rapporto di lavoro, qualora si presumano lesi diritti o aspettative previsti dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva e che possono riguardare sia aspetti economici che normativi.
Le vertenze possono essere promosse sia durante lo svolgimento del rapporto di lavoro (in costanza di rapporto) che alla cessazione dello stesso.
Entrambi le parti del rapporto di lavoro possono dare origine ad una vertenza anche se nella maggior parte dei casi è il lavoratore a prendere l’iniziativa per una delle seguenti motivazioni:
- richieste di differenze retributive;
- richieste per mancato pagamento di TFR e/o indennità di preavviso;
- impugnazione di un licenziamento;
- richieste di risarcimento da danno per demansionamento o mobbing;
- mancato godimento di ferie e permessi;
- lavoro nero;
- richiesta di danni non patrimoniali (biologico, morale, esistenziale, all’immagine e alla reputazione); etc.
L’eccessiva lungaggine e l’onerosità delle cause di lavoro, uniti ad un ampio margine di incertezza sul risultato delle stesse, fanno spesso propendere, sia il datore di lavoro che il lavoratore, per la ricerca di un accordo sotto forma di rinunce o transazioni: in sede protetta, datore di lavoro e dipendente, possono decidere di dirimere i contrasti attraverso la stipula di un accordo con il quale il lavoratore rinuncia a rivendicare un determinato diritto in cambio di un risarcimento economico/monetario.
Ricordiamo che l’istituto della transazione è regolato dal Codice Civile che all’art 1965 sancisce che:
“La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
Con le reciproch