Danno emergente e lucro cessante: importanti differenze in termini fiscali
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, così come le indennità conseguite in forma assicurativa a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi – esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o morte – costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati; così stabilisce l'articolo 6, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) ossia DPR n. 917 del 22 dicembre 1986.
Sulla base di ciò, devono essere ricondotte a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempre che le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente.
In sostanza, possono essere considerate imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (ossia il cd. “lucro cessante”), sia per quanto riguarda i guadagni presenti che quel