Il Fisco può agire contro i soci della S.r.l. anche se non hanno percepito riparti in sede di liquidazione dell’ente.
È questa la soluzione giurisprudenziale offerta dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione che, aderendo all’indirizzo dominante, ha statuito come la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio non consentono di escludere l’interesse dell’Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci fermo restando il loro diritto di opporre il limite di responsabilità ex articolo 2495 del codice civile.
Tuttavia, la questione non è pacifica stante l’opposto indirizzo, seppur minoritario, della stessa giurisprudenza di Legittimità che limita il meccanismo successorio all’ipotesi in cui gli ex soci abbiano effettivamente beneficiato di qualche riparto all’esito della liquidazione.
Fenomeno successorio dei soci di Srl
Il Legislatore, in termini generali, distingue le responsabilità civilistiche dei soci per i debiti insoddisfatti, rispetto alle rivendicazioni erariali che può opporre il fisco.
In ambito civilistico, presentato il bilancio finale di liquidazione, la cancellazione della società dal registro delle imprese determina, ai sensi dell’art. 2495 codice civile, comma 2, l’estinzione della società dall’avvenuta definizione dei rapporti giuridici (crediti o debiti insoddisfatti) ad essi facenti capo.
I creditori non soddisfatti, dopo la cancellazione, possono far valere le loro posizioni a credito:
- nei confronti dei soci, fino a concorrenza della somma da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (compresi acconti sul riparto ricevuti nel corso della liquidazione);
- nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento dei debiti è dipeso da colpa di tali soggetto.
In ordine ai profili di responsabilità fiscale dei soci per i debiti insoddisfatti soccorre l’art. 36, co. 3, D.P.R. 22/09/2973, n. 602.
Tale disposizione attribuisce ai soci la responsabilità del pagamento delle imposte [1] a condizione che gli stessi:
- abbiano ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d’imposta precedenti la messa in liquidazione denaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori;
- abbiano avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante la liquidazione.
La posizione del socio di una società estinta nei confronti degli atti di accertamento successivi alla cancellazione dal registro delle imprese, e quindi di una sua legittimazione passiva ad atti di accertamento relativi ad imposte societarie, è stata oggetto di numerose pronunce dal parte della giurisprudenza di Leg