Bonus facciate e indicazione dello sconto in fattura: discutibile parere del Fisco sulla indispensabilità

In mancanza di norme sulla speciale detrazione nota come bonus facciate, che offrano una soluzione all’errore commesso, non è possibile dare alla fattura una valenza costitutiva del diritto.
Nel caso di specie, il fornitore aveva emesso, una fattura per bonus facciate senza indicare lo sconto in fattura del 90%.

L’Agenzia delle Entrate è stata chiamata ad esprimersi su un caso relativo alla cessione del credito di imposta su bonus facciate. Come noto, il bonus facciate è tra quelli per cui il beneficiario può optare, in alternativa alla detrazione in dichiarazione dei redditi, per lo sconto in fattura, sconto recuperato dall’esecutore dell’intervento in forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito a terzi.

Il taglio sul prezzo non riduce l’imponibile Iva.

 

Bonus facciate: un caso di mancata indicazione in fattura dello sconto

bonus facciate sconto fatturaNel caso di specie, il fornitore aveva emesso, in data 27 dicembre 2021, una fattura per bonus facciate senza indicare lo sconto del 90%.

Il cliente ha pagato i lavori con bonifico parlante nella misura del 10%.

Chiedeva dunque come sanare il documento fiscale affinché l’istante possa effettuare la cessione del credito corrispondente allo sconto in fattura.

Correttamente, il fornitore ritiene inutile, ai fini di cui sopra, l’emissione di una nota di credito e di una nuova fattura con data dicembre 2021, ancorché con il pagamento di relative sanzioni per invio tardivo, perché il bonifico già eseguito dal suo cliente farebbe comunque riferimento a un’altra fattura.

Altrettanto inutile, o perlomeno non risolutivo, un nuovo pagamento perché sarebbe comunque datato 2022 e non 2021.

 

Il parere del Fisco

L’Agenzia delle entrate osserva – correttamente – che nella vicenda non si riscontrano le condizioni individuate dall’articolo 26 del decreto Iva per regolarizzare il documento fiscale tramite una nota di credito e una nuova fattura.

Il documento in questione, infatti, è valido perché riporta l’esatto imponibile Iva, pari al prezzo pattuito, e la corrispondente imposta, calcolata sull’intero corrispettivo al lordo dello sconto.

Di conseguenza, secondo l’Agenzia, non avendo l’istante indicato l’ammontare della diminuzione concordata, l’opzione per il bonus facciate sotto forma di sconto non può considerarsi perfezionata.

Il cliente, pertanto, dovrà rinunciare allo sconto in fattura, ma comunque può cedere il bonus visto che non ha comunicato all’Agenzia delle entrate l’opzione per lo sconto in fattura.

Come già anticipato, la tesi non può ritenersi corretta.

È noto come la fattura, diversamente da quanto ritiene l’agenzia, non certifica il pagamento del corrispettivo, bensì l’effettuazione dell’operazione in essa descritta.

L’emissione della fattura senza indicazione dello sconto non certifica affatto, dunque, il pagamento secondo le modalità ordinarie e, quindi, non può pregiudicare al fornitore della prestazione la cessione del credito d’imposta, almeno fin quando non ci sarà una norma che ne vieti la possibilità in caso di omessa indicazione dello sconto in fattura.

 

Fonte: Risposta Agenzia Entrate n. 385 del 20 luglio 2022.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Martedì 26 luglio 2022