La riforma della decisione incide sull’avviso di liquidazione e costituisce titolo autonomo per il diritto al conguaglio o al rimborso dell’imposta di registro?
Nel caso in cui il contribuente, prima dell’intervenuto giudicato non abbia provveduto al pagamento dell’imposta di registro afferente alla sentenza non ancora definitiva risulta venuto meno il presupposto legittimante la pretesa tributaria?
Assume rilievo la circostanza che l’Amministrazione finanziaria non risulta aver riscosso le somme indicate nell’avviso di accertamento afferenti a sentenza successivamente riformata con efficacia di giudicato?
È logico sostenere la tesi relativa alla necessità di un pagamento, non più preventivo, dell’imposta, cui dovrebbe seguire l’immediato rimborso della stessa?
Atti dell’autorità giudiziaria passati in giudicato: principi di tassazione
In tema di registro, l’art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, laddove assoggetta a tassazione l’atto dell’autorità giudiziaria anche se al momento della registrazione è stato impugnato o è ancora impugnabile[1], salvo conguaglio o rimborso a seguito del passaggio in giudicato della decisione, esclude che l’imposta continui ad essere dovuta in conseguenza della definitiva riforma dell’atto, posto che una diversa interpretazione determinerebbe l’irragionevole conseguenza di obbligare ad un pagamento che dovrebbe essere immediatamente restituito e contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, equiparando l’ipotesi di presenza, ancora non definitiva ma comunque attuale, del presupposto impositivo a quella di definitivo accertamento della sua insussistenza.
Tale assunto è stato statuito dalla Corte di cassazione.
La vicenda processuale
Un contribuente ha impugnato un avviso di liquidazione, con il quale era chiesto il pagamento dell’imposta di registro, sulla sentenza 4203 del 2011 emessa dal Tribunale di Roma, ai sensi dell’art. 2932 c.c., che aveva disposto, in base al preliminare di vendita, il trasferimento a favore dell’acquirente di un immobile in Roma subordinandolo al pagamento del corrispettivo pattuito.
Avverso l’avviso di liquidazione il contribuente ha proposto ricorso che il giudice adito ha rigettato, ritenendo la condizione apposta meramente potestativa, con assoggettamento immediato della sentenza, ex 2932 cod. civ., all’imposta proporzionale di registro.
Il giudice del gravame ha accolto l’appello proposto dal contribuente.
La pronuncia di Cassazione
Gli Ermellini, con la pronuncia citata, hanno dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla base delle segu