In tema di omesso versamento IVA, la causa di non punibilità è applicabile laddove l’omissione abbia riguardato un ammontare di poco superiore alla soglia di punibilità, fissata ad euro 250.000,00.
Tuttavia, ai fini dell’applicabilità dell’indicata esimente, il dato fattuale del modesto superamento della soglia di punibilità assume rilevanza solo in presenza delle ulteriori condizioni previste dal codice penale e quindi, in primis, della scarsa gravità complessiva della condotta.
La Corte di Cassazione ha affermato rilevanti principi in tema di esimente penale da tenuità del fatto.
Il fatto: contestazione del delitto di omesso versamento IVA
Nel caso di specie, la Corte di appello aveva riformato la sentenza del Tribunale, con cui l’imputata era stata dichiarata penalmente responsabile del delitto di omesso versamento dell’IVA.
Avverso l’ordinanza si proponeva ricorso per cassazione, lamentando la erroneità della denegata applicazione dell’esimente della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis codice penale.
Rilevava, in particolare, la ricorrente, che la Corte territoriale aveva argomentato il diniego sul duplice rilievo che l’importo del tributo il cui versamento era stato omesso superava di 12.000,00 euro la soglia prevista dalla norma incriminatrice e che la società di cui era legale rappresentante l’imputata aveva accumulato un debito nei confronti dell’Erario di rilevantissima entità.
In tal modo, però, secondo l’imputata, era stato disatteso il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’indicata esimente può trovare applicazione, in relazione alla fattispecie delittuosa oggetto di contestazione, anche a fronte di