Contributo a fondo perduto Wedding e Horeca: scadenza domande 23 giugno 2022

Modalità e termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto per i settori del wedding, intrattenimento e organizzazione di cerimonie, HO.RE.CA.. Ricordiamo che fino a mercoledì 23 giugno 2022 sarà possibile presentare le domande.

fondo perduto wedding horecaL’Agenzia delle Entrate ha dettato le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto per i settori del wedding, intrattenimento e organizzazione di cerimonie, HO.RE.CA (settore hotellerie-restaurant-catering) istituito dal Decreto Legge n. 73/2021.

E’ possibile inviare le domande in modalità telematica a decorrere dal 9 giugno 2022 e fino alla data ultima del 23 giugno 2022 e le risorse messe a disposizione per aiutare le imprese ammontano a 60 milioni di euro da suddividere nel seguente modo:

  • 40 milioni di euro ai soggetti operanti nel settore del “wedding” (contributo wedding);
     
  • 10 milioni di euro ai soggetti operanti nel settore dell’intrattenimento e dell’organizzazione di feste e cerimonie, diverso dal wedding (contributo intrattenimento);
     
  • 10 milioni di euro ai soggetti operanti nel settore dell’HO.RE.CA (contributo per il settore hotellerie-restaurant-catering).

Con il presente contributo si analizzano gli aspetti salienti della normativa e della presentazione delle domande di accesso al Contributo.

Nota: si sottolinea che i contributi per i settori economici Wedding, intrattenimento e organizzazione di feste e cerimonie, e HO.RE.CA. sono alternativi.

 

Contributo a fondo perduto per wedding e Ho.re.ca.: i punti essenziali

Soggetti beneficiari del contributo

Il contributo in oggetto spetta alle Imprese, operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento e dell’HORECA, esercenti attività prevalente con codice ateco 2007 compreso nelle Tabelle A, B, o C allegate al D.M. del 30/12/2021 del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, aventi con sede legale o operativa in Italia, che hanno subito nell’anno 2020 una riduzione dei ricavi non inferiore al 30% rispetto ai ricavi del 2019 e un peggioramento del risultato economico di esercizio del 2020 di almeno il 30% rispetto a quello del 2019 (inoltre le imprese devono risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza).

Nota: per le imprese costituite nel corso del 2019 il calo dei ricavi è calcolato in base ai valori delle fatture e dei corrispettivi dei periodi infrannuali di riferimento mentre per le imprese con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, la riduzione dei ricavi e del risultato economico di esercizio è calcolata sulla base dei ricavi conseguiti nel periodo d’imposta precedente a quello dell’entrata in vigore del decreto Sostegni bis da rapportare al valore dei ricavi o del risultato economico di esercizio conseguiti nel secondo periodo d’imposta precedente alla data di entrata in vigore del decreto.

Occorre ribadire che per il Settore “wedding” l’ammontare dei ricavi del periodo 2019 dev’essere costituito per almeno il 30%, da prodotti o servizi relativi a matrimoni, feste e cerimonie.

Per determinare il valore dei ricavi occorre fare riferimento alla specifica tabella già utilizzata in precedenti istanze di contributo a fondo perduto mentre per determinare il reddito occorre fare riferimento al Provvedimento del 04/09/2021 (contributo perequativo).

 

Soggetti esclusi dal contributo

Non possono accedere al contributo a fondo perduto le Imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento e dell’HORECA che si trovano nelle seguenti condizioni:

  1. soggetti destinatari di sanzioni interdittive o che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
     
  2. soggetti che si trovino in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie nonché da imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ad eccezione delle microimprese e delle piccole imprese, purché rispettino il requisito del mancato stato di liquidazione e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
     
  3. e soggetti privi di una posizione attiva al Registro imprese alla data di presentazione dell’istanza.

 

La compilazione del modello

Il modello è suddiviso in due parti ovvero:

  1. la prima parte necessaria per dichiarare il rispetto dei requisiti necessari per la fruizione del contributo;

    Nota: nella prima parte vanno indicati il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo, il codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale, la dichiarazione di operare nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie o del settore dell’HO.RE.CA e di avere come attività prevalente una di quelle individuate da uno dei codici ATECO 2007 elencati nelle tabelle A, B, e C dell’allegato 1 del D.M. Del 30/12/2021 (attenzione all’indicazione dei dati in caso di erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione).
    Occorre anche attestare i requisiti contabili previsti dalla normativa per poter accedere al contributo; dichiarare di essere un soggetto iscritto nel Registro delle imprese e attivo alla data di presentazione dell’istanza; dichiarare di avere esercizi fiscali non coincidenti con l’anno solare; quindi dichiarare di essere un soggetto costituitosi nel corso del 2019; indicare l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente i contributi; il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza e l’eventuale dichiarazione sostitutiva relativa al conferimento di una specifica delega per l’invio dell’istanza.
     

  2. la seconda parte inerente all’autocertificazione del rispetto dei requisiti di cui al Quadro Temporaneo degli aiuti di Stato.

    Nota: contiene la dichiarazione inerenti al non superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell’istanza e la dichiarazione utile per la definizione di impresa unica.
    L’ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore tra l’importo spettante e l’importo residuo di aiuti ancora fruibili, indicato dal soggetto richiedente nel riquadro presente in corrispondenza delle lettera B, in relazione ai limiti previsti dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, come modificata dalla Comunicazione del 18 novembre 2021 C(2021) 8442.
    In presenza di contributo spettante superiore a 150.000 euro il richiedente deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla dichiarazione antimafia, oppure la dichiarazione di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (il modello di autocertificazione di regolarità antimafia sarà pubblicato successivamente sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e dovrà essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite PEC all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it entro il 15 luglio 2022).

 

La presentazione della domanda di accesso al contributo

La trasmissione deve avvenire in via telematica secondo le seguenti modalità operative:

 

  1. tramite i canali telematici Entratel /Fisconline (è possibile inviare più istanze in un’unica trasmissione);
     
  2. tramite procedura web all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” nella sezione “Contributo a fondo perduto”.
    Nota: l’istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale (il richiedente può anche conferire specifica delega per la sola trasmissione telematica dell’istanza ad un intermediario).
     
  3. la trasmissione della domanda può essere effettuata a partire dal giorno 9 giugno 2022 e non oltre il giorno 23 giugno 2022 (nello stesso periodo è possibile presentare una nuova istanza in sostituzione dell’istanza precedente ovvero presentare una rinuncia totale al contributo).
    Nota: dopo la trasmissione viene rilasciata una prima ricevuta di presa in carico ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati.
    Successivamente viene rilasciata una seconda ricevuta contenente l’esito della richiesta al soggetto che ha trasmesso l’istanza nella sezione della propria area riservata del sito dell’Agenzia.
    In base alle istanze validamente presentate l’Agenzia delle Entrate procede a ripartire le risorse finanziarie stabilite per ciascun settore con le seguenti modalità:
     

    • il 70% delle risorse finanziarie assegnate a ciascun settore è ripartito in egual misura a tutti i soggetti operanti nel medesimo settore che hanno validamente presentato l’istanza;
       
    • il 20% delle risorse è ripartita in egual misura tra i beneficiari che presentano un ammontare dei ricavi 2019 superiore a 100.000 euro;
       
    • e il restante 10% delle risorse si aggiunge alle precedenti ripartizioni per le imprese beneficiarie con un ammontare di ricavi superiori a 300 mila euro.

 

Aspetti fiscali del contributo a Fondo perduto

Il contributo non è tassato ai fini Irpef, Ires e Irap e non rileva per la deducibilità di interessi passivi e spese generali.

 

I controlli da parte dell’Amministrazione

L’Agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati e in presenza di possibili anomalie procede al recupero del contributo non spettante erogando le specifiche sanzioni.

Nota: si rammenta che il richiedente può restituire spontaneamente il contributo attraverso la compilazione del modello F24 con specifici codici tributo versando gli interessi e le relative sanzioni (applicando le riduzioni previste dalla norma).

 

Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate n. 197396 dell’8 giugno 2022.

 

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A cura di Celeste Vivenzi

Martedì 21 giugno 2022