L’accertamento con adesione, accordo di diritto pubblico vincolante sia per il contribuente che per l’ufficio finanziario, consente a quest’ultimo di accertare solo il periodo di imposta siglato con l’accordo, che rappresenta un forma di esercizio del potere impositivo.
Per i restanti periodi di imposta l’atto impositivo non assume natura vincolante per il contribuente e l’amministrazione, non essendo configurabile ad un giudicato esterno.
Accertamento con adesione: normativa e natura giuridica
Relativamente alla natura giuridica dell’accertamento con adesione sussistono due orientamenti: il primo che utilizza concetti privatistici, ravvisando nel concordato un contratto ossia una transazione di natura pubblica, mentre l’altro individua la natura di accertamento, esternato in un documento che contiene l’adesione del contribuente.
L’istituto in esame, non soggetto alle norme di diritto civile in tema di transazione, soggiace alla disciplina del D. Lgs n. 218/1997, avente natura cogente e che contiene disposizioni in materia di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale; rappresenta una sorta di accertamento, svolto in contraddittorio, denominato in passato come concordato, essendo il risultato di un accordo concluso con un atto definitivo e a cui non può seguire alcun contenzioso ed è applicabile alle imposte dirette, e all’Iva, ma anche alle imposte sulle successioni e donazioni, di registro ipotecaria e catastale (CTR per il Piemonte n. 230/2020).
L’art. 6, comma 3, del D.Lgs n. 218/1997, stabilisce che:
“il termine per l’impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nell’art. 60, primo comma, del Dpr n. 633/1972, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente”.
L’iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall’ufficio, ex art. 15, comma 1, del Dpr n. 602/1973, é effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione, mentre l’impugnazione dell’atto comporta rinuncia all’istanza.
La procedura di cui al citato decreto n. 218/1992 può essere avviata su iniziativa del contribuente se è stato oggetto di ispezioni, verifiche, oppure se ha ricevuto un avviso di accertamento o rettifica.
Nella prima ipotesi il contri