Voucher e IVA: l'interpretazione della Corte di Giustizia UE sulla citycard

La vendita di voucher turistici (nel caso di specie una citycard) come si inquadra ai fini IVA?

La Corte di Giustizia UE ha affrontato per la prima volta il tema dei voucher in materia di Iva, ed in particolare si è espressa sull’interpretazione dell’art. 30bis della direttiva n. 2006/112/CE.

La disamina ha interessato l’assoggettamento alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto di una citycard, che nel caso preso in esame attribuiva il diritto a fruire di una serie di servizi turistici nella città di Stoccolma.

 

Voucher e IVA: le problematiche

Il tema non è di agevole soluzione, e in passato è già stato affrontato dal Comitato Iva.

Secondo le indicazioni fornite dal Comitato la qualificazione della citycard deve essere effettuata caso per caso, effettuando un’analisi specifica, per verificare in concreto gli elementi che caratterizzano tale strumento.

 

Il caso della citycard

voucher iva citycardLa sentenza della Corte di Giustizia UE relativa alla causa C – 637/20 ha preso in esame il trattamento Iva di una carta, che attribuiva al titolare il diritto di accedere, per un tempo limitato e fino ad un certo importo, a circa sessanta attrazioni turistiche, come ad esempio gli accessi museali, e a diversi servizi di trasporto, come ad esempio tour a mezzo bus o con battello (vedi la newsletter di ieri).

Inoltre, era possibile accedere a visite organizzate da diversi prestatori, senza che fosse previsto per accedere alle varie prestazioni di alcun importo supplementare.

In pratica, al momento dell’utilizzo della carta non era necessario effettuare alcun pagamento.

L’unico esborso veniva sostenuto all’atto dell’acquisto della citycard.

La società venditrice della carte versa, in favore dei singoli prestatori dei servizi, per ogni utilizzo o accesso, un corrispettivo pari ad una percentuale del prezzo ordinariamente praticato.

Nello specifico la carta include servizi soggetti ad aliquote diverse e in alcuni casi esenti dal tributo.

Non era dunque possibile predeterminare la “prestazione acquistata”.

Per tale ragione la società ha ritenuto che dovesse attribuirsi alla carte la qualificazione di voucher multiuso.

 

Il parere del Fisco svedese

L’Amministrazione finanziaria svedese non ha però condiviso questa soluzione ritendo come alla carta non potesse attribuirsi la qualificazione di “buono” ai sensi dell’art. 30 – bis della direttiva.

Ciò in quanto la carta aveva durata temporalmente limitata essendo previsto un periodo ben individuato che ne consentiva l’utilizzo.

Pertanto, un consumatore medio, anche in ragione di ciò, e avendo riguardo al numero dei servizi che la stessa consentiva di fruire, non sarebbe stato in grado di “sfruttare” integralmente la carta beneficiando di tutte le prestazioni.

Secondo l’orientamento della Corte di Giustizia UE, affinché uno strumento possa considerarsi correttamente come “buono” ai fini Iva, è necessaria la coesistenza di due condizioni.

In particolare, è necessario che il buono contenga l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi.

Inoltre, i beni da cedere o i servizi da prestare o, in alternativa, le identità dei potenziali cedenti o prestatori, devono essere indicati sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione. In presenza di queste due condizioni la carta può essere considerata quale “buono”.

Sulla base della lettera della norma è irrilevante, per qualificare la carta come voucher, il limite temporale alla validità della stessa o anche la circostanza che la carta consenta di fruire o meno di tutti i potenziali servizi.

Queste eccezioni sollevante dall’Amministrazione finanziaria svedese sono del tutto irrilevanti.

La verifica, però, circa la natura della carta deve essere effettuata caso per caso.

 

Il parere della Corte della Giustizia UE

Secondo la Corte di Giustizia UE, affinché la carta possa essere qualificata come “voucher” ai sensi dell’art. 30 – bis della Direttiva è necessario verificare la presenza “congiunta” delle due suindicate condizioni. Nel caso in cui la verifica fornisse un esito positivo, la carta dovrebbe essere ricondotta nella categoria dei “buono multiuso”.

Infatti, l’Iva applicabile al momento dell’acquisto della carta non sarebbe nota inizialmente, essendo variabile in ragione delle singole prestazioni successivamente rese, in alcuni casi anche esenti dal tributo, e non essendo possibile conoscere in anticipo quali servizi saranno effettivamente selezionati.

Conseguentemente, i servizi ottenuti dall’acquirente della carta avrebbero dovuto essere assoggettati ad Iva non al momento di acquisto della citycard, ma in coincidenza della materiale esecuzione della prestazione effettuata a seguito dell’esibizione della carta medesima.

A cura di Nicola Forte

Martedì 3 Maggio 2022