L’interpretazione dell’articolo 20 del Testo Unico della Imposta di Registro, articolo che riguarda l’interpretazione degli atti, ha vita travagliata.
La Cassazione è intervenuta molte volte sul tema, ed ha anche cercato di vanificarne l’applicabilità, dapprima con il rinvio alla Corte Costituzionale, che invece ne ha confermato la validità, e ora, nel 2022, con il rinvio alla Corte di Giustizia UE.
L’articolo 20 del TUR in tema di interpretazione degli atti ha subito una sostanziale variazione, con effetto 1 gennaio 2018, e così i poteri dell’amministrazione finanziaria sono stati circoscritti, sicuramente ridotti, rispetto a tesi precedenti.
Si tratta della interpretazione degli atti, ora ammessa solo con maggiori limitazioni.
Nel frattempo la Corte di Cassazione pare stia prendendo un atteggiamento un po’ squilibrato, a tutto favore dell’agenzia delle Entrate.
Prima con la ipotizzata eccezione di incostituzionalità, rigettata, ed ora con la presunta incompatibilità comunitaria, preceduta anche da una strana sentenza del 2021.
Ma andiamo con ordine.
Applicazione dell’imposta di registro: l’articolo 20 del TUR sull’interpretazione degli atti
Trattiamo dell’articolo 20 Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, in vigore, nella versione attuale, dall’1 gennaio 2018.
Questo il testo della norma:
“L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi.”
Già dal testo, e soprattutto valutando le modifiche normative (in grassetto), si comprende come le azioni accertative, da parte dell’agenzia delle Entrate, siano state sensibilmente ridimensionate.
Prima della modifica normativa un consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di Cassazione, aveva interpretato la norma come possibilità, per l’Agenzia delle Entrate, di riqualificare gli atti giuridici stipulati dalle parti, atti singoli o connessi, interpretando l’operazione nel suo complesso, non sulla base dei singoli atti.
La nuova norma ha spazzato via questa interpretazione: l’imposta di registro deve applicarsi in base agli elementi desumibili dal singolo specifico atto, prescindendo da quelli extratestuali e anche dagli atti collegati.
Per di più, è stato poi ulteriormente specificato che si trattava di interpretazione autentica.
Il parere della Corte Costituzionale sulla natura d’atto dell’imposta di registro
La Corte Costituzionale (sentenza n. 158/2020, confermata poi con sentenza n. 39/2021) ha affermato che