La Corte Costituzionale interviene su un argomento di bruciante attualità, vale a dire il sindacato di merito della Corte dei Conti sull’operazione di ricapitalizzazione di una società, effettuata dal socio pubblico.
Occorre inquadrare la questione nei termini che seguono, anche se l’interesse che ha suscitato porta alla valutazione della estendibilità o meno del giudicato anche sull’azione di altri enti pubblici che tengono lo stesso comportamento nei confronti delle proprie società partecipate.
La sentenza della Corte Costituzionale sulla ricapitalizzazione di società pubblica
La Corte Costituzionale esprime il proprio giudizio di merito al conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della sentenza della Corte dei Conti, sezione terza giurisdizionale centrale di appello, 30 luglio 2021, n. 350, di riforma parziale della sentenza della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Valle d’Aosta, 25 ottobre 2018, n. 5, promosso dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (così come puntualmente si riporta in sentenza).
Il Giudizio è promosso dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in merito al conflitto di attribuzione fra enti nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, per la dichiarazione che non spetta allo Stato esercitare la funzione giurisdizionale in relazione ad atti insindacabili dei consiglieri regionali e precisamente la richiesta di dichiarare che non spettava allo Stato, e per esso alla Corte dei Conti, che ha accertato la responsabilità amministrativa, con conseguente condanna per danno erariale, di alcuni consiglieri regionali della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, che avevano votato a favore dell’adozione della delibera del Consiglio regionale di approvazione del piano di rafforzamento patrimoniale del Resort e Casinò di Saint-Vincent, consistente in un aumento di capitale della Casinò de la Vallée spa, società a totale partecipazione pubblica.
La vertenza a livello costituzionale riguarderebbe la lesione delle attribuzioni costituzionali della Regione medesima, avuto riguardo all’insindacabilità dei consiglieri regionali per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni, in base all’art. 24 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta).
Il fatto si riferisce alla delibera della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, che è all’origine della condanna dei consiglieri regionali per danno erariale che approvava la Relazione annuale al Consiglio regionale sull’andamento della gestione della Casinò de la Vallée spa, ai sensi dell’art. 8 della legge della Regione Valle d’Aosta 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent), e approvava soprattutto il «Rafforzamento finanziario del Resort e Casinò di Saint-Vincent. Incarico alla Finaosta S.P.A. di sottoscrivere, in nome e per conto della Regione, l’Aumento di capitale della Casinò de la Vallée S.p.a.».
Per inciso l’aumento del capitale sociale ammontava ad Euro 60.000.000.
Come anticipato in questa sede interessano le valutazioni espresse dalla Corte Costituzionale relativamente al c.d. sindacato di merito della Corte dei Conti.
Vengono dunque in evidenza le seguenti motivazioni di merito rilevate dalla Corte Costituzionale:
- “L’assunto da cui muove la ricorrente Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, è che la delibera del Consiglio regionale con cui si è disposto l’aumento di capitale della società per azioni Casinò de la Vallée spa – all’origine della condanna di alcuni consiglieri regionali per danno erariale – sia espressiva di una scelta di ordine politico-strategico della Regione, orientata a garantire la sopravvivenza della casa da gioco (Casinò