L’articolo 26 del Testo Unico dell’Imposta di Registro detta una presunzione di liberalità relativa agli atti compiuti tra coniugi e parenti in linea retta.
L’atto si presume gratuito se la relativa imposta applicabile dovesse risultare superiore alle imposte applicate alla fattispecie di atto a titolo oneroso.
È ammessa la prova contraria.
La presunzione di liberalità nelle cessioni tra familiari
L’articolo 26 del TUR (DPR 26 aprile 1986, n. 131, riportato in nota 1) tratta della cosiddetta presunzione di liberalità, secondo la quale i trasferimenti immobiliari o di partecipazioni (qualora il valore della partecipazione o la differenza tra valore e prezzo siano superiori all’importo di euro 180.760 (lire 350 milioni)) tra parenti in linea retta o coniugi si presumono donazioni…
…“se l’ammontare complessivo dell’imposta di registro e di ogni altra imposta dovuta per il trasferimento, anche se richiesta successivamente alla registrazione, risulta inferiore a quello delle imposte applicabili in caso di trasferimento a titolo gratuito, al netto delle detrazioni spettanti.
In ogni caso l’imposta sulle successioni e donazioni si applica anche “nei casi di donazione presunta di cui all’art. 26 del testo unico sull’imposta di registro”.
Analizziamo questa norma in ciò spinti anche da una recente sentenza della Corte di Cassazione.
Oggetto della presunzione è la stessa causa negoziale ritenuta, ai fini fiscali, non onerosa come appare, bensì donativa.
L’Amministrazione finanziaria non ha un potere discrezionale nell’applicazione o meno della presunzione di liberalità; sarà sempre applicato il regime fiscale più conveniente all’Erario.
E’ sempre possibile una tassazione di tipo suppletivo, in caso di mancata applicazione dell’articolo 26 in sede di registrazione; e questo entro tre anni dalla registrazione dell’atto (art. 76, comma 2 lettera c) DPR 131/1986).
Profili applicativi della presunzione di liberalità
Qualora si sia in presenza di agevolazioni particolari, come quelle sulla prima casa, il raffronto va fatto tra la sommatoria delle imposte, nel caso agevolate, e q