La Cassazione nega l’accesso al regime dei minimi ad un contribuente che non aveva presentato negli anni 2010, 2011 e 2012 la dichiarazione dei redditi, risultando, quindi, evasore totale. La sentenza analizza la definizione di comportamento concludente
La Cassazione si esprime su un caso di richiesta di accesso al regime dei minimi
La vicenda esaminata[1] traeva origine da avvisi di accertamento emessi dall’Amministrazione finanziaria, ai fini Irpef, Iva e Irap, nei confronti di un contribuente che aveva omesso la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
Il contribuente ricorreva avverso gli accertamenti, chiedendo l’applicazione del regime fiscale agevolato di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 633/1972, evidenziando di aver effettuato, comunque, tale scelta con un “comportamento concludente”.
L’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione della Commissione Tributaria Regionale, eccependo violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 1, comma 109, della legge n. 244/2007 e al D.P.R. n. 322/98, in quanto i giudici di appello, confermando la decisione della CTP, avevano ritenuto che l’omessa compilazione del quadro VO della dichiarazione annuale IVA, pur rappresentando un obbligo per il contribuente, non precludeva la validità dell’opzione esercitata dal contribuente mediante il suo comportamento concludente.
La Corte S