La scadenza è fissa (non differibile), ancorché cada in giorno di sabato.
Con l’occasione facciamo una sintetica analisi dello speciale regime, che agevola i soggetti che vendono a privati consumatori residenti dall’estero.
Sabato 30 aprile arriva la prima scadenza dell'anno per il regime OSS, attenzione: tale adempimento non prevede slittamento a lunedì 2 maggio!
Regime OSS - Quadro di sintesi e normativo
Gli operatori economici che effettuano operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi), nei rapporti B2C, territorialmente rilevanti in altri Paesi Ue, devono, alternativamente:
- identificarsi ai fini Iva (direttamente o per il tramite di un rappresentante fiscale) nel Paese Ue in cui l’operazione si considera effettuata;
- aderire allo speciale regime OSS (One Stop Shop).
Quest’ultimo regime, applicato facoltativamente, consente all’impresa italiana di assolvere l’Iva e i relativi obblighi in modo semplificato (principalmente perché il rapporto amministrativo è tenuto con l’amministrazione fiscale italiana).
Il regime è disciplinato, a livello nazionale, dagli articoli 74-quinquies e 74-sexies, Dpr 633/1972 e, a livello unionale, dagli articoli da 358-bis a 369-duodecies della direttiva 112/2006/Ce.
Ambito oggetto di applicazione
Il regime OSS è utilizzabile per assolvere l’Iva, dovuta per le operazioni effettuate negli altri Paesi Ue, relativamente a:
- vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo dei beni (es. vendita di beni a privati consumatori, con trasporto effettuato dal fornitore);
- prestazioni di servizi B2C effettuate in Stati membri diversi da quello del prestatore (es. l’imbiancatura delle pareti di un ufficio che si trova in Germania).
Il regime OSS può essere utilizzato anche per assolvere l’Iva in Italia relativamente a talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti (il fornitore effettivo è estero).
I vantaggi del regime OSS
Come accennato, l’adesione al regime OSS consente al soggetto passivo di dichiarare e versare in un unico Stato membro (lo Stato membro di identificazione; ad esempio il soggetto italiano che aderisce all’OSS deve rapportarsi con l’Agenzia delle Entrate) l'imposta dovuta in altri Stati membri, senza necessità di identificarsi in c