Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata Inps.
Ai fini dell’inapplicabilità di tale principio, c’è da chiedersi se sia necessaria una valutazione basata non tanto sul tipo di lavoro svolto ma, piuttosto, sull’obbligazione contributiva corrispondente alla quale vanno correlate le conseguenze ricadenti sul rapporto previdenziale.
I tre rapporti giuridici connessi all’attività lavorativa
Con lo svolgimento di un’attività lavorativa (sia essa autonoma o subordinata) si instaurano tre rapporti giuridici:
- lavorativo tra datore di lavoro o committente e lavoratore;
- contributivo che si realizza, nel lavoro subordinato tra datore e ente previdenziale e nel lavoro autonomo tra lavoratore ed ente previdenziale;
- previdenziale che è il rapporto che sorge tra ente previdenziale e lavoratore, sia esso autonomo che subordinato.
L’obbligazione riguardante il rapporto contributivo comporta il pagamento dei contributi dovuti all’Ente previdenziale da parte del soggetto che vi è tenuto, ossia il datore per il lavoro subordinato e lo stesso lavoratore per quello autonomo.
L’obbligazione scaturente dal rapporto previdenziale ha ad oggetto una serie di comportamenti che risultano finalizzati, principalmente al pagamento delle prestazioni previdenziali.
Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali
Il principio c.d. di automaticità delle prestazioni trova una sua disciplina nell’art. 2116 del codice civile.
Tale norma stabilisce che, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali, le prestazioni previdenziali e assistenziali sono dovute al prestatore di lavoro anche quando l’imprenditore non ha regolarmente versato i contributi dovuti.
E’ evidente la finalità della norma, volta ad evitare che le inadempienze del datore di lavoro possano avere riflessi negativi in capo al lavoratore incolpevole ed, in particolare, impedire che lo stesso non possa vedere realizzato il