La lite relativa alla cartella di pagamento risultante da controllo automatizzato è definibile in quanto è il primo atto impositivo notificato al contribuente.
E’ definibile anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato, con cui l’ufficio finanziario liquida le imposte calcolate sui dati forniti dal contribuente.
Definibilità della lite: normativa
Il decreto legge n.119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ha disciplinato con l’art. 6 la nuova definizione agevolata della lite pendente, estendendo la sua applicazione anche agli enti territoriali e quindi ai Comuni (comma16).
Tale norma al primo comma stabilisce che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
Il valore della controversia è fissato dall’art. 12, comma 2, del D. Lgs. 546/1992.
Il medesimo art. 16 dispone che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, possono essere definite dietro domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
La definizione, pertanto, si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo.
Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia specifica richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.
Se entro i termini previsti per legge il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso
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