Si segnala un interessante parere dell’Agenzia delle Entrate in materia di Superbonus.
Il caso esaminato tratta di demolizione e ricostruzione di un edificio, sprovvisto di APE, composto da due unità immobiliari di categoria F/2 (collabenti).
I dubbi sulla ristrutturazione con Sismabonus ed Ecobonus
L’Istante, soggetto residente all’estero, intende realizzare un intervento di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 6 giugno 2011, n. 380, di un fabbricato pericolante di cui è proprietario, sprovvisto di APE, composto da due unità immobiliari di categoria F/2 (c.d. “collabenti“), una al primo piano dotata di impianto di riscaldamento (focolaio a legna) e l’altra pertinenziale al piano terra non riscaldata.
L’intervento consisterà nella demolizione e ricostruzione dell’edificio, con contestuale incremento volumetrico dello stesso realizzando, al termine dei lavori, due immobili residenziali, di categoria diversa da A/1, A/8 o A/9.
Poiché saranno effettuati interventi di riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico (compresa l’installazione di due pompe di calore, una per ciascuna unità immobiliare), con raggiungimento della classe di efficienza energetica “A” per entrambi gli immobili a fine lavori, rientranti tra quelli ammessi al cd. Superbonus previsto dall’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio), l’Istante chiede quale sia il limite di spesa detraibile per tali interventi e se l’agevolazione possa essere applicata anche alle spese per la realizzazione dell’impianto elettrico ed idraulico, dell’impianto di smaltimento reflui e dell’impianto di adduzione d’acqua, per il recupero delle acque piovane e riutilizzo delle stesse per le cassette di scarico dei servizi igienici delle unità abitative.
Demolizione e ricostruzione di edificio: il parere del Fisco
Al quesito proposto ha dato riscontro l’Agenzia delle Entrate come di seguito esposto.
L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 28 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) disciplina la detrazione, nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica (ivi inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la