Non è emendabile l’opzione per la tassazione separata in dichiarazione.
E’ questa la conclusione cui è giunta la Corte di Cassazione trattando un caso di recupero tramite controllo formale dell’indennità di esproprio.
Non è emendabile l’opzione per la tassazione separata. E’ questa la conclusione cui è giunta la Corte di Cassazione.
Il fatto: errata imputazione a tassazione separata di reddito in dichiarazione
L’Agenzia delle Entrate ha notificato ad un contribuente una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, relativa al reddito soggetto a tassazione separata, costituito dall’indennità ricevuta pro quota per l’esproprio di area di cui era comproprietaria, indicata nell’apposito quadro “RM 3 – redditi soggetti a tassazione separata” della dichiarazione dei redditi di cui al modello Unico 2006.
La contribuente ha proposto ricorso avverso la cartella, deducendo che aveva compilato per errore il relativo quadro della dichiarazione, in quanto non voleva sottoporre il reddito a tassazione separata, ma a quella ordinaria, tanto che aveva già subito la ritenuta del 20% sul reddito de quo, che peraltro (come emerge dalla sentenza impugnata) era stata indicata nella dichiarazione non nella misura della plusvalenza imponibile, ma in quella dell’importo lordo percepito.
Aggiungeva che aveva rettificato la relativa dichiarazione ed aveva presentato istanza di autotutela.
La Commissione tributaria provinciale di Milano ha accolto il ricorso.
In esito all’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, la Commissione tributaria regionale della Lombardia lo ha rigettato, osservando che la dichiarazione era, in parte qua, ritrattabile, in quanto frutto di un errore della dichiarante, relativo sia alla volontà di sottoporre a tassazione separata l’indennità in questione, poiché «risulta che la R. aveva già pagato l’imposta dovuta a titolo definitivo»; sia all’importo dichiarato, che non era comunque quello effettivamente imponibile, essendo stata indicata piuttosto la quota dell’indennità percepita e non la base imponibile.
Diversamente opinando, ha rilevato la CTR, la contribuente sarebbe stata assoggettata ad oneri maggiori di quelli dovuti e non corrispondenti all’effettiva capacità contributiva.
Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 11, comma 7, della legge n. 413 del 1991, che consente al contribuente di optare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per la tassazione ordinaria dell’indennità in questione, nel qual caso la ritenuta d’imposta effettuata dagli enti eroganti si intende effettuata a titolo di acconto.
Assume infatti la ricorrente che la contribuente, inserendo le so