La sentenza che, definendo una controversia di natura patrimoniale derivante dall’opposizione alla stima, determina, in via definitiva, l’ammontare dell’indennità spettante all’espropriato per effetto del provvedimento ablatorio, va assoggettata all’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1 per cento.
La Corte di Cassazione ha chiarito il trattamento impositivo di registro della sentenza che determina l’ammontare definitivo dell’indennità di esproprio.
L’imposta di registro all’attenzione dei giudici
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate, denunciando violazione dell’art. 8, lett. b), della Tariffa – Parte prima allegata al Dpr. 26 aprile 1986, n. 131, ricorreva per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale aveva annullato un avviso di liquidazione, emesso nei confronti di un Comune relativamente alla tassazione di registro su sentenza della Corte di Appello, che aveva determinato le somme dovute da quest’ultimo a titolo di supplemento di indennità di esproprio, di indennità aggiuntiva per opere di urbanizzazione e di indennità di occupazione, trattandosi, a dire della CTR, di sentenza non di condanna, ma di accertamento della stima dell’indennità di esproprio, come tale ricadente nella fattispecie di cui all’art.8, lettera c) Tariffa parte prima Dpr. nr.131/86.
Secondo la Suprema Corte, il ricorso era infondato.
Indennità da esproprio e imposta di registro
Evidenziano i giudici di legittimità che i giudizi, affidati in unico grado alle Corti di appello, di opposizione alla stima effettua