Il contribuente che non ha depositato i documenti richiesti in sede amministrativa, può, comunque, procedere a tale deposito in sede giudiziale, purché sussista una causa di non imputabilità per l’adempimento tardivo rispetto alla richiesta dell’Ufficio, e purché adempia all’onere di provvedere al deposito con allegazione dei documenti all’atto introduttivo del giudizio.
La Corte di Cassazione ha chiarito alcuni profili operativi in tema di omessa produzione documentale da parte del contribuente e possibili conseguenze accertative.
Mancato deposito dei documenti e malattia del contribuente
Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto solo in parte l’appello proposto dalla società avverso la sentenza di primo grado, che aveva rigettato i ricorsi presentati dalla stessa società e dai soci contro gli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti, con metodo induttivo puro, ai sensi dell’art. 39, secondo comma, del Dpr. n. 600 del 1973, avendo la società presentato la dichiarazione dei redditi oltre 90 giorni dopo la scadenza.
In particolare, il giudice d’appello, per quanto di interesse, evidenziava che non risultava documentata una impossibilità assoluta ad adempiere all’obbligo di dichiarazione, né a provvedere al deposito di documenti in sede procedimentale, non costituendo impedimento assoluto neppure la malattia del contribuente, potendo questi delegare il compito da altro soggetto idoneo.
Ma, nonostante questo, ammetteva poi la produzione in giudizio.
Proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione (da entrambe le parti, per quanto di rispettiva soccombenza), quanto alla questione di cui sopra, nel confermare la legittimità della pretesa, la Suprema Corte rileva che era pacifico, nella specie, che l’Agenzia delle Entrate aveva effettivamente richiesto ai contribuenti il deposito di specifici documenti, con l’avvertimento che, in mancanza, vi sarebbe stata decadenza dal