Come noto, nell’ambito del regime forfettario il contribuente non detrae l’IVA sugli acquisti; in questo articolo vediamo come l’accesso alle agevolazioni sugli investimenti presenti una serie di problemi connessi alla indetraibilità totale dell’IVA sugli acquisti.
Le questioni nascono non tanto al momento dell’investimento quanto nei casi di passaggio dal regime del forfait al regime semplificato (o ordinario) o viceversa, dovendosi applicare le norme che prevedono la rettifica dell’IVA sui cespiti per i quali non sia ancora esaurito il quinquennio di sorveglianza.
Come è noto, il comma 58 dell’art. 1 della legge n. 190/2014 non consente, ai contribuenti in regime forfettario, la detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti, essendo per tali contribuenti vietato l’esercizio della rivalsa dell’Iva prevista dall’art. 18 del DPR n. 633/1972.
L’Iva sugli acquisti per i contribuenti forfettari, ancorché non detraibile, è del tutto irrilevante ai fini reddituali, dovendo determinare il proprio reddito unicamente mediante applicazione di una percentuale di redditività ai ricavi o proventi incassati nel corso dell’anno.
Tuttavia, l’Iva non detraibile potrebbe assumere una qualche rilevanza nei casi in cui il contribuente forfettario abbia avuto accesso a particolari agevolazioni (su investimenti o relativi ad altri costi ammissibili).
In tali casi, infatti, per il contribuente forfettario si pone il problema se individuare i costi ammissibili (alle agevolazioni) sulla base del solo mero costo di acquisizione o se considerare anche l’Iva non detraibile.
Trattamento contabile e fiscale dell’Iva indetraibile
Al riguardo, non esistono norme specifiche, potendosi solo applicare i principi generali in tema di determinazione dei costi dei beni e servizi.
Conseguentemente, sotto il generale profilo contabile, il principio OIC 12 dice chiaramente che l’Iva non detraibile va iscritta fra gli Oneri diversi di gestione…
…“se non costituisce costo accessorio di acquisto dei beni o servizi.
In generale, il trattamento contabile dell’IVA su acquisti segue quello del bene o servizio acquistato al quale si riferisce.”
Anche il principio contabile OIC 16, applicabile alle immobilizzazioni materiali, sostiene che:
“il costo effettivamente sostenuto include l’onere per l’imposta sul valore aggiunto sostenuto se la società opera in regime di IVA indetraibile.”
Sotto il profilo fiscale, l’art. 110 TUIR prevede espressamente che