In caso contrario è il professionista sanitario che deve emettere fattura esente Iva, direttamente nei confronti dei pazienti, ed assolvere all’obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Fatturazione prestazioni sanitarie in regime di esenzione IVA
Il caso del massofisioterapista che conferisce mandato senza rappresentanza a una Srl
Un massofisioterapista (Ateco 869021) conferiva mandato senza rappresentanza ad una s.r.l. per la gestione di alcune attività amministrative tra cui la fatturazione e l’incasso da parte dei clienti.
Secondo lo schema contrattuale proposto, la società mandataria:
- riceveva fattura dal massofisioterapista in esenzione da IVA ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a fronte delle prestazioni da lui rese ai pazienti, con indicazione dei dati anagrafici dei clienti;
- fatturava ai clienti/pazienti la prestazione sanitaria resa dal professionista, maggiorata del proprio compenso, in regime di esenzione ex articolo 10, primo comma, n. 18), del d.P.R. n. 633 del 1972;
- incassava il corrispettivo dal cliente, provvedendo poi a pagare la fattura emessa dal professionista nei suoi confronti.
In funzione dell’impossibilità da parte della società mandataria ad adempiere alla trasmissione dei dati al sistema sanitario (STS) perché soggetto non autorizzato, veniva richiesto all’Agenzia delle entrate se la comunicazione dei dati delle prestazioni effettuate nei confronti dei pazienti potesse essere eseguita dal professionista medesimo.
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