Analisi dei requisiti che le associazioni senza scopo di lucro devono possedere per poter utilizzare la nuova esenzione dall’IVA che entrerà in vigore il 1° Gennaio 2024.
Le condizioni per l’esenzione dall’IVA delle associazioni senza scopo di lucro in vigore dal 1° gennaio 2024
Il quarto comma dell’art. 10 del DPR 633/1972 che abbiamo illustrato nell’articolo precedente, dal titolo La riforma dell’esenzione dall’IVA di alcune attività commerciali esercitabili dalle associazioni senza scopo di lucro, e che entra in vigore il 1° Gennaio 2024, si applicherà a condizione che gli statuti e gli atti costitutivi delle associazioni interessate, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, contengano le clausole previste dal quinto comma dello stesso art. 10 (pure sostituito dalla lettera b del comma 15-quater dell’art. 5 del Decreto-Legge 146/2021) che sono pressoché identiche a quelle contenute nel comma ottavo dell’art. 148 del TUIR (e che rispecchiano pure le norme del Codice del terzo settore, il Decreto legislativo 117/2017) e precisamente:
- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale dura