E' stato pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 297 del 15.12.2021 il decreto 6.10.2021 del ministero della Transizione Ecologica, recante le modalità di fruizione del credito d’imposta sui prodotti da riciclo e riuso, introdotto dall’articolo 26-ter D.L. 34/2019.
Le disposizioni del decreto definiscono i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione, nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta.
Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo e deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione.
Le agevolazioni previste dal credito d'imposta prodotti riciclati
L’agevolazione riguarda le spese sostenute nell’anno 2020 in relazione all’acquisto di:
-
Semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
-
Compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.
Il contributo, sotto forma di credito d’imposta e pari al 25% del costo di acquisto dei beni (importo massimo di 10 mila euro per ciascun beneficiario), spetta alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che impiegano questi beni nell’esercizio dell’attività economica o professionale.
L’effettività del sostenimento delle spese e dell’impiego o della destinazione dei beni, nell’esercizio dell’attività economica e professionale, devono risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professi