Vediamo le regole per accedere al nuovo credito d’imposta per l’utilizzo di prodotti riciclati: il contributo spetta a copertura del 25% del costo dei prodotti riciclati acquistati per l’attività d’impresa ed ha un massimo di 10mila euro; si potrà utilizzare solo in compensazione con modello F24.
E’ stato pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 297 del 15.12.2021 il decreto 6.10.2021 del ministero della Transizione Ecologica, recante le modalità di fruizione del credito d’imposta sui prodotti da riciclo e riuso, introdotto dall’articolo 26-ter D.L. 34/2019.
Le disposizioni del decreto definiscono i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione, nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo e deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione.
Le agevolazioni previste dal credito d’imposta prodotti riciclati
L’agevolazione riguarda le spese sostenute nell’anno 2020 in relazione all’acquisto di:
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Semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
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Compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.
Il contributo, sotto forma di credito d’imposta e pari al 25% del costo di acquisto dei beni (importo massimo di 10 mila euro per ciascun beneficiario), spetta alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che impiegano questi beni nell’esercizio dell’attività economica o professionale.
L’effettività del sostenimento delle spese e dell’impiego o della destinazione dei beni, nell’esercizio dell’attività economica e professionale, devono risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto