La base imponibile doganale (ai fini dei dazi) è differente dalla base imponibile Iva.
Quanto all’Iva, il trasporto – già computato nella bolletta doganale – costituisce un’operazione non imponibile , ma a determinate condizioni.
Tasporto beni in importazione: base imponibile a fini doganali
La base imponibile per l’applicazione dei dazi ad valorem (la quasi generalità dei dazi) è costituita dal valore della transazione, cioè dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci (normalmente il prezzo riportato in fattura), comprensivo delle spese di trasporto e assicurazione.
L’articolo 71, paragrafo 1, lettera e), CDU (Codice Doganale dell’Unione, di cui al Regolamento Ue 952/2013 del 9 ottobre 2013) stabilisce che, per determinare il valore in dogana, il prezzo delle merci importate va integrato, tra l’altro, dalle spese di trasporto “fino al luogo d’introduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione”.
Pertanto, nel valore doganale si includono i costi di trasporto sino alla prima frontiera doganale della Ue relativi alle merci importate (articolo 137 del Regolamento di esecuzione 2015/2447 del 24 novembre 2015).
Occorrerà integrare il costo del trasporto sulla base delle condizioni di resa pattuite (ossia delle clausole Incoterms